CUNEO - Da oggi chiusi parrucchieri ed estetisti, continua l'asporto per bar e ristoranti

Nonostante la zona rossa sono permessi gli spostamenti nelle seconde case (ma solo in un'altra regione)

Redazione 15/03/2021 08:55

 
Da oggi, lunedì 15 marzo, il Piemonte è in zona rossa. Ecco le regole da rispettare secondo le nuove 'faq' pubblicate sul sito del Governo.
 
Spostamenti
 
In zona rossa sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per "comprovati motivi di lavoro, salute o necessità", nonchè il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vietate fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile le visite ad amici o parenti o comunque in un'altra abitazione privata per motivi che non siano di lavoro, salute o necessità. Il 3, 4 e 5 aprile - e questo vale anche per le zone arancioni - sarà invece consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni.
 
Seconde case
 
In zona rossa è possibile raggiungere le seconde case, ma solo in un'altra regione di qualsiasi colore e solo per chi può comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021. Sono esclusi tutti i titoli di godimento successivi (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo e vi si può recare unicamente lo stesso nucleo.
 
In ottemperanza all'ordinanza emessa da Cirio venerdì scorso e fino al prossimo 20 marzo non è invece consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione Piemonte, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità
 
Autodichiarazione
 
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell’ordine.
 
Luoghi di culto
 
È possibile spostarsi per raggiungere il luogo di culto più vicino a casa. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo.
 
Passeggiate e attività sportiva
 
Sono ammesse passeggiate ed attività motoria all'aperto esclusivamente in prossimità della propria abitazione, con l'obbligo di rispettare un metro di distanza. Via libera anche all'attività sportiva esclusivamente nel territorio del proprio comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Se si fa corsa o bici è possibile anche 'sconfinare' nel territorio di un altro comune, "purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza".
 
Bar e ristoranti
 
In zona rossa (così come in quella arancione) è sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentito l'asporto; la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in zona rossa. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati.
 
Negozi e mercati
 
Restano aperti solo le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità. Ammessa anche la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia. I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree. Una delle novità più importanti è la chiusura di negozi di parrucchieri, barbieri ed estetisti.

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