Da venerdì scorso, 11 ottobre, è in vigore il nuovo decreto legge che regola l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri e la gestione dei flussi migratori.
“Per il settore agricolo - osserva il direttore provinciale di Cia Agricoltori italiani di Cuneo Igor Varrone -, si tratta di un provvedimento importante, che integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita con il DPCM del 27 settembre 2023, accogliendo diverse istanze di semplificazione avanzate con determinazione dalla nostra Organizzazione sindacale. Verificheremo a lato pratico quali saranno le ricadute sull’operatività burocratica delle aziende agricole, anche alla luce delle circolari applicative attese a breve. L’obiettivo è ottenere lo snellimento delle procedure e agevolare il reperimento della manodopera agricola”.
“Una tra le principali novità - evidenzia il vicedirettore e responsabile del Settore paghe di Cia Cuneo, Filomena Sammarco - riguarda l’aspetto informatico, che consentirà la verifica automatica di alcuni dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro tramite le banche dati dei Ministeri dell’Interno e Lavoro, Inps, Camere di Commercio e Agenzia delle Entrate”.
Fermo restando le quote, ci saranno nel corso dell’anno diversi “click day” per specifici settori e l’obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro prima che venga rilasciato il visto di ingresso al lavoratore straniero. “È stato inoltre inserito l’obbligo di domicilio digitale per il datore di lavoro - rileva Sammarco - anche per ciò che riguarda la sottoscrizione e l’invio del contratto di soggiorno, affinchè non ci sia più la necessità per il datore e per il lavoratore di presentarsi presso lo sportello unico della Prefettura. Da evidenziare che è prevista per i successivi tre anni l’inibizione al sistema dei datori di lavoro che, per causa a sé imputabile, non provvedano alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzino lavoratori senza contratto”.
Il provvedimento prevede per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto e la possibilità di conversione, al di fuori delle quote del permesso per lavoro stagionale, in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato.
“È prevista anche l’eliminazione del silenzio assenso - nota ancora Sammarco - per le domande relative a lavoratori provenienti da Stati considerati a rischio; nel 2025 compaiono tra questi stati il Bangladesh, il Pakistan e lo Sri Lanka. Il decreto legge riconosce il permesso di soggiorno per casi specifici in favore di chi denuncia casi di sfruttamento o collabora attivamente per mettere in evidenza tali situazioni. La durata iniziale del permesso è di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e fino a copertura delle esigenze di giustizia quindi ulteriormente prorogabile”.