"Non vale la legge sulla coltivazione per la commercializzazione di prodotti a base di cannabis sativa, in particolare foglie, infiorescenze, olio, resina, ma vige il testo delle droghe (Dpr 309/90)". Tradotto: vendere derivati della cannabis sativa è illegale.
Sono state depositate ieri, mercoledì 10 luglio 2019, le motivazioni della sentenza della Corte di Casssazione sentenza con cui lo scorso 30 maggio sulla rilevanza penale della commercializzazione di prodotti della cannabis light. Le Sezioni Unite hanno affermato che è "illecita" la "cessione", la "messa in vendita", la "commercializzazione al pubblico" a "qualsiasi titolo" di "foglie, infiorescenze, olio e resina" derivati dalla coltivazione della cannabis sativa.
Il verdetto farà abbassare le serrande a molti negozi di Cuneo e provincia che avevano puntato sul business dei derivati della canapa. Secondo gli ermellini il commercio di questi prodotti rientra nella fattispecie di reato contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti.
"Ciò che occorre verificare - si legge nella sentenza - non è la percentuale di principio attivo contenuta della sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre in concreto un effetto drogante". È giudicato un reato "l'offerta a qualsiasi titolo, la distribuzione e la messa in vendita dei derivati della coltivazione della cannabis sativa L", ma il giudice che si trova ad esaminare tali situazioni deve "verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione".