Lo abbiamo già annunciato nelle scorse settimane, il 5 gennaio, giorno che precede l'Epifania, inizieranno i saldi in Piemonte e dureranno fino a mercoledì 28 febbraio. In un quell'occasione avevamo già elencato una sorta di 'vademecum' per evitare fregature, ma avevamo lasciato irrisolto un punto spesso oggetto di controversie: la merce acquistata nei saldi si può cambiare o no?
La risposta, come spesso accade quando si parla di diritto, è... dipende. La spiegazione completa la si può trovare sul sito della Guardia di Finanza: se non ci sono difetti il cambio è a discrezione del venditore, mentre se il capo fosse difettoso la legge garantisce all'acquirente il diritto al cambio. Ecco il testo completo:
"In assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante. Se si è incerti sull’acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo.
Conservate sempre lo scontrino, perché se un difetto si palesa dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Il d.lgs 24/2002 (rientrato nel Codice del Consumo) ha infatti introdotto nel Libro IV del Codice Civile (delle obbligazioni) dei nuovi articoli (da 1519-bis a 1519-nonies), in base ai quali ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato.
Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore (art. 1519-quater).
In base all’art. 1519-sexsies del Codice Civile la garanzia si può far valere entro due anni dall’acquisto, occorre quindi non solo conservare gli scontrini ma anche prestare attenzione a quelli di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese, eventualmente fotocopiandoli per poterli esibire al momento opportuno. La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o insorto nei 24 mesi successivi, il che vuol dire che il venditore deve porre rimedio a qualunque difetto, sorto nei primi due anni di vita del bene, che non lo renda più idoneo all’uso per cui era stato acquistato. Se il difetto si presenta nei primi sei mesi, si presuppone esistente già all’atto dell’acquisto, ma il venditore può eventualmente dimostrare il contrario; se invece il difetto si manifesta tra il settimo ed il ventiquattresimo mese può accadere, nei casi dubbi, che al consumatore venga richiesto di dimostrare che non è stata una sua attività a causare il difetto (inversione dell’onere della prova).
L’art. 1495 c.c. poneva uno stretto limite temporale per la denuncia dei difetti, stabilendo che il cliente dovesse comunicarli al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Il d.lgs n. 24/2002 ha ampliato questo termine stabilendo invece che il consumatore debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 1519–ter c.c.), ovvero beni conformi alle descrizioni fatte ed utilizzabili per gli scopi dichiarati, in caso contrario si potrà chiedere il rimborso della spesa sostenuta. Anche la pubblicità è considerata una dichiarazione efficace ai sensi di questa normativa, e quindi anche una promessa fatta attraverso la pubblicità e non corrispondente alla realtà, potrà essere fonte di problemi per i venditori.
Le "garanzie convenzionali" (art. 1519-septies c.c.), ovvero gli impegni che vengono offerti solitamente dal produttore, costituiscono un vincolo per chi li offre, ma non possono sostituire assolutamente la garanzia del venditore. Gli interventi devono essere richiesti dal consumatore direttamente al venditore per evitare ogni possibile confusione, sarà poi il venditore, nel caso il difetto sia anche coperto dalla garanzia convenzionale, ad indirizzare il clienti ai servizi di assistenza del produttore. Come forma di tutela, dopo aver segnalato il difetto entro i sessanta giorni previsti, potrà essere utile fare una nuova segnalazione al venditore - con lettera raccomandata A.R. - per ribadire il difetto di conformità, elencando minuziosamente il problema insorto e la richiesta (ripristino delle condizioni del bene, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto).
Nel caso in cui il negoziante dimostri di non voler adempiere ai propri doveri o il centro assistenza del produttore richieda il pagamento delle riparazioni sostenendo che la garanzia non copre il difetto riscontrato, ma non sia in grado di dimostrare opportunamente le proprie dichiarazioni, per risolvere il problema ci si potrà rivolgere al Giudice di Pace del tribunale più vicino, o chiedere consiglio ad una delle associazioni per la tutela dei consumatori, individuate dal sito www.tuttoconsumatori.it".