Il D.Lgs. n. 128/2015 ha introdotto anche nell’ordinamento italiano lo strumento dell’adempimento collaborativo, un modello da attuare su base volontaria destinato alle aziende e pensato per promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento fra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché per favorire, nel comune interesse, la risoluzione delle controversie fiscali. Di questo si è parlato lunedì 19 novembre in Confindustria Cuneo nel seminario “I modelli di gestione del rischio fiscale – Opportunità e vantaggi nei nuovi rapporti fra fisco e contribuente”, organizzato dall’associazione degli industriali cuneesi in collaborazione con ODCEC Cuneo.
“Il regime di adempimento collaborativo attualmente previsto per le aziende di grandi dimensioni – commenta il vice-direttore di Confindustria Cuneo, Valerio D’Alessandro – contiene principi e regole che opportunamente adattati anche per imprese di dimensioni minori, possono rappresentare un valido strumento di gestione e controllo della fiscalità aziendale. L’impostazione della fiscalità, conseguente a tali regole, potrà quindi favorire un confronto paritario con l’amministrazione finanziaria”.
Questo regime non è riservato solo alle grandi aziende. Può interessare anche le Pmi che intendano, attraverso la proposizione di un interpello all’Agenzia delle Entrate ex art.2 Dlg 147/2015, effettuare un investimento nel territorio dello Stato, anche in fasi diverse, di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro con ricadute occupazionali durature. Prima impresa italiana ad aderire al regime collaborativo è stata la Ferrero. Bruno Ferroni, direttore fiscale Gruppo Ferrero, ne ha evidenziato i vantaggi: “Il principale è certamente quello di valorizzare gli impegni e gli sforzi portati avanti dall’azienda per migliorare il sistema di controllo interno, ma soprattutto quello di avere un rapporto strutturato che garantisce facilità di dialogo con l’amministrazione finanziaria e maggiore certezza da un punto di vista tributario. Questo garantisce una pianificazione delle risorse molto più corretta e idonea, soprattutto per un’azienda che ha in vista come impegno di medio e lungo termine sviluppo e investimenti e ovviamente conseguire maggiori successi”.
Di gestione del rischio fiscale e adempimento collaborativo ha parlato Marco Allena (associato di diritto tributario Università del Sacro Cuore di Piacenza): “Con l’istituto dell’adempimento collaborativo i grandissimi contribuenti possono instaurare un rapporto totalmente nuovo con l’Agenzia delle Entrate, rapporto in base al quale non vengono più subite verifiche a sorpresa, ma sono pre-determinati a priori la base imponibile, l’imposta. Se l’istituto, in sé e per sé, è riservato alle grandi aziende, in realtà il modello della gestione del rischio fiscale che ne è alla base è un modello virtuoso che può essere adottato anche da contribuenti con un fatturato superiore ai 100 milioni in un’ottica sia di abbassamento delle asticelle per il regime vero e proprio, sia di comportamento virtuoso che favorisce un maggior grado di percezione del rapporto con l’amministrazione”.
Ma quali sono i riflessi dal punto di vista sanzionatorio? Li ha evidenziati Alessandro Viglione (avvocato in Mondovì): “L’adesione al regime o comunque la predisposizione di modelli di gestione del rischio fiscale comporta notevoli vantaggi. Da un lato si contiene il rischio di sanzione amministrativa, dall’altro si riduce l’area di rischio penale. Una corretta pianificazione di quelle che sono le politiche fiscali aziendali, fa sì che l’azienda (l’imprenditore) sia sottratta alle contestazioni legate alla pianificazione del rischio fiscale, quindi alle scelte di politica fiscale del contribuente. In questo modo, non si è più oggetto di sindacato né da parte della Procura delle Repubblica, né dell’Autorità amministrativa. In sintesi, il grosso vantaggio che ha chi aderisce a questo regime è certamente reputazionale perché si presenta come un soggetto virtuoso che previene l’insorgere di un rischio, sia sotto il profilo sanzionatorio e in ultima analisi sotto il profilo economico. L’auspicio è che lo strumento possa quindi avere la più larga diffusione possibile”.