Riceviamo e pubblichiamo l'intervento del consigliere comunale del gruppo Cuneo per i Beni Comuni, relativamente all'ordinanza "anti-accattonaggio" emessa dal sindaco Federico Borgna.
Ha ragione il Consigliere Massimo Garnero a lamentare di essere stato preso in giro dal Sindaco dopo che un Ordine del giorno del Consigliere di FdI, che “impegnava il Sindaco ad emettere quanto prima un’ordinanza anti accattonaggio, in attesa di introdurre tale normativa nella prossima modifica del Regolamento di Polizia Urbana” era stato respinto il 29 Maggio dalla Maggioranza e dall’Opposizione di sinistra, peraltro con motivazioni ineccepibili. Infatti l'articolo 670 del Codice Penale, che puniva la “Mendicità”, è scomparso dal nostro ordinamento: ad averlo abrogato, infatti, è stata la legge numero 205 del 25 giugno 1999, che si è inserita nel solco già tracciato dalla pronuncia numero 519 del 28 dicembre 1995 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità del primo comma di tale articolo.
Ora, l’ordinanza del Sindaco dell’8 Agosto, ORDINANZA DI SICUREZZA URBANA EX ARTICOLO 54, COMMA 4, D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – MISURE DI CONTRASTO AL DEGRADO URBANO CAUSATO DALL’ACCATTONAGGIO, BIVACCO E MENDICITÀ MOLESTA, dopo aver descritto in maniera impietosa quanto fantasiosa il contesto cittadino come una vera e propria Corte dei Miracoli, popolata da turbe di infelici che ostentano piaghe e deformità, utilizzando per di più bambini e cani macilenti, al fine di ottenere le offerte in denaro dei cittadini, denuncia la possibile esistenza di forme organizzate di sfruttamento della mendicità senza peraltro fornire alcuna prova dell’intervento di queste organizzazioni sul nostro territorio; in particolare fa poi riferimento alla possibilità per i Sindaci di emettere Ordinanze nel caso l’accattonaggio assuma la forma delle Molestie Personali, venendo cioè esercitato con “modalità minacciose, ostinate ed insistenti o irritanti”(concetti peraltro molto soggettivi). Peccato che la Corte Costituzionale con pronuncia del 4 aprile 2011 consenta al Sindaco di adottare con atto motivato solo provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, respingendo l’interpretazione più permissiva (per l’Amministrazione) dell’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti".
Ora, con l’Ordinanza dell’8 Agosto, mentre viene fissata una durata temporale (eccessiva) ai fini della validità dell’Ordinanza (8 mesi), si richiama la condizione dell’urgenza in maniera del tutto impropria , non essendosi verificati in questi ultimi due mesi fatti di tale entità (o almeno non sono stati citati nell’Ordinanza) da giustificare tale provvedimento.
Per questo motivo chiederemo nella seduta di Settembre del Consiglio Comunale il ritiro di tale Ordinanza con particolare riferimento ai provvedimenti che concernono la mendicità molesta. La dubbia legalità di tali provvedimenti, che, in assenza dei motivi d’urgenza, darebbero una impropria e incostituzionale potestà legislativa all’Ente Locale, è confermato dalla presentazione di una Proposta di Legge del Parlamentare Molteni della Lega tesa a dare un carattere legislativo parlamentare a tale materia, peraltro difficilmente compatibile con i principi costituzionali in considerazione anche del fatto che nel nostro ordinamento penale già esistono fattispecie di reati perseguibili, comprensivi di quelli richiamati nelle Ordinanze dei Sindaci.
“Ad esempio, chiedere in maniera insistente soldi può integrare il reato di violenza privata di cui all'articolo 610 c.p., utilizzare animali può rappresentarne una forma di maltrattamento penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 544-ter c.p. (Avv. Valeria Zappilli-Studio Cataldi)”.
Nel falso dibattito fra “buonisti” e “ cattivisti”, meglio rappresentabile come conflitto reale fra difensori e affossatori della Costituzione, facciamo rilevare all’attuale maggioranza come messaggi equivoci, che sembrano ammiccare alle posizioni della destra, ottengano con ogni evidenza un risultato opposto a quello che si intende raggiungere e cioè un aumento del consenso verso i partiti palesemente riconosciuti come paladini di una politica securitaria.
Per quanto attiene ai problemi più generali relativi all’ordine pubblico e alla tutela di forme civili di convivenza, ribadiamo la nostra convinzione sulla maggiore efficacia degli interventi preventivi, basati su una costruttiva e strutturata collaborazione fra cittadini, Forze di Pubblica Sicurezza, Amministrazione Locale, mediante interventi programmati nel tempo (attivazione di iniziative culturali e ricreative di quartiere, accoglienza anche nel periodo estivo per il pernottamento dei senza tetto, interventi degli educatori di strada, orari ben delimitati nelle strutture commerciali per la somministrazione degli alcoolici in confezioni da asporto, rilascio corretto dei rifiuti solidi) o con valenza anche immediata e temporanea, ogniqualvolta emergano situazioni critiche che richiedano per periodi limitati la presenza dissuasiva delle Forze dell’Ordine. Facciamo infine notare che per le finalità sopra richiamate di ordine pubblico e di civile convivenza l’attuale regolamento di Polizia Urbana parrebbe del tutto adeguato, qualora gli addetti al Settore fossero messi in grado di farlo rispettare.
Ugo Sturlese - Cuneo per i Beni Comuni