CUNEO - Cuneo, diffamò una ditta di onoranze funebri nelle camere mortuarie del Santa Croce: condannato

L’uomo, dipendente di un’altra impresa, aveva accusato una oss di fare favoritismi in cambio di denaro. Il tribunale ha confermato la sentenza del giudice di pace

a.c. 12/04/2021 20:04

 
Aveva dato in escandescenze nelle camere mortuarie dell’ospedale Santa Croce di Cuneo, accusando una oss di aver fatto favoritismi a un’impresa di pompe funebri in cambio di denaro.
 
Per questo il giudice di pace aveva condannato per diffamazione G.D., dipendente di un’altra ditta cuneese dello stesso ramo, imponendogli di pagare una multa di 600 euro e risarcire la Onoranze Funebri Brignone costituitasi parte civile. Contro questa sentenza l’imputato ha proposto appello dinnanzi al tribunale che ha però confermato la sentenza del giudice di pace, condannando G.D. anche al pagamento delle spese di giudizio e a quelle sostenute dalla parte offesa.
 
“Una vicenda che affonda le sue radici in un grosso contenzioso presso il tribunale delle imprese di Torino e in altre questioni” ha sottolineato l’avvocato Vittorio Sommacal, patrono di parte civile, ricostruendo in aula le fasi salienti dell’episodio risalente al 2017. G.D. era arrivato poco dopo l’apertura delle camere mortuarie, mentre erano già presenti nel corridoio i parenti di un defunto e uno dei soci dell’azienda con sede in via Saluzzo.
 
Stando a quanto riferito da uno dei presenti, l’imputato avrebbe iniziato a inveire contro un’operatrice sociosanitaria accusandola di aver “preso soldi” dalla ditta concorrente. L’animata discussione sarebbe poi proseguita in un’area delle camere mortuarie riservata al personale, dove G.D. avrebbe ripetuto analoghe accuse in presenza di alcuni dipendenti del Santa Croce. “Ci sono tutti i presupposti della diffamazione in entrambi gli episodi, anche il secondo sebbene una dei presenti affermi di aver ricostruito solo in seguito a quale azienda fossero rivolte le accuse” ha affermato l’avvocato Sommacal, giudicando “irrilevanti le successive scuse del G.D. che sono semmai indicative della coscienza di aver commesso un illecito”.
 
Opposte le conclusioni dell’avvocato Mario Conti, legale dell’imputato, che riteneva insussistenti gli elementi della diffamazione anche volendo considerare in continuità i due diversi momenti: “C’è stato uno scambio forte poi risolto in reciproche scuse. G.D. ha tenuto un comportamento quantomeno maleducato e sgradevole con la oss, ma non diffamatorio”.

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