Era nato da un accertamento fiscale disposto dall’Agenzia delle Entrate di Cuneo il processo che vedeva imputato l’ex pilota e imprenditore Luca Betti, assolto stamane dalle accuse di illeciti.
Dopo una carriera sportiva nel mondo delle corse, coronata da un secondo e un terzo posto nel campionato europeo di rally, l’oggi 43enne Betti è titolare della Kimera srl, un’azienda attiva nell’engeneering factory per il restauro e la re-ingegnerizzazione delle automobili da corsa del passato. Nel 2013, in veste di consulente informatico, aveva realizzato anche alcuni corsi di formazione per i dipendenti della Idra di Magliano Alpi, storico sponsor della sua scuderia automobilistica. Le prestazioni erano state retribuite con cinque fatture per 47500 euro complessivi: proprio queste fatture sono finite sotto la lente del fisco.
A insospettire le autorità era stata l’incongruenza tra l’attività imprenditoriale all’epoca ascrivibile alla Kimera e le prestazioni fornite alla Idra: “Fino a maggio 2014 l’oggetto sociale della Kimera era pertinente all’automobilismo e organizzazione di eventi sportivi: non c’era alcuna menzione riguardo alla formazione del personale in ambito informatico” aveva spiegato al giudice un funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Sarebbe stato inoltre impossibile che lo stesso Betti fosse presente a Magliano in alcune delle date indicate, dal momento che era impegnato in contemporanee gare automobilistiche fuori dall’Italia.
In un separato giudizio i due amministratori della Idra erano già stati processati e assolti da analoghe accuse, con sentenza ormai passata in giudicato. Un punto che l’avvocato di Betti, Paolo Botasso, non ha mancato di sottolineare, sostenendo inoltre che non fosse emersa prova certa del fatto che la consulenza prestata fosse incompatibile con quella svolta dalla Kimera. “Il fatto che Betti o chi per lui non fossero competenti per quell’attività è una supposizione, giacché non c’è stata verifica. - ha sottolineato il legale - Si parla comunque di un’attività per cui non è prevista una specifica formazione professionale”.
Per il sostituto procuratore Pier Attilio Stea, al contrario, diversi elementi portavano a concludere che la formazione aziendale non fosse stata svolta da Betti: “Le schede sono state compilate ex post e si parla anche di servizi svolti in favore di soggetti che erano in maternità o che sono stati assunti in periodo successivo a quello oggetto delle verifiche”. Per l’imputato il rappresentante dell’accusa aveva chiesto la pena finale di due anni, ritenendo che la fatturazione fosse “un favore fatto probabilmente a un terzo soggetto”.
Il giudice Sandro Cavallo ha infine assolto l’imprenditore per insussistenza del fatto.