Colpevoli entrambi. Un verdetto “salomonico” ha chiuso il procedimento penale contro il guidatore di un motorino e l’autista di un camion, finiti a processo per un incidente nel quale entrambi erano rimasti feriti.
P.V., fossanese, classe 1951, era in sella allo scooter travolto dal tir di P.B., carmagnolese, classe 1955. Sulla strada tra Trinità e Salmour, mentre lo scooterista si accingeva a svoltare su una via secondaria, il camion lo aveva travolto malgrado un disperato tentativo dell’autista di evitare l’impatto. Il tir era uscito dalla carreggiata, schiantandosi contro un palo della luce e trascinando il motorino e il suo conducente, incastrati sotto al cassone. Avrebbe potuto finire molto peggio per entrambi, invece i due, pur subendo lesioni di non poco conto, si sono poi rimessi dalle conseguenze della terribile disavventura di cinque anni fa.
La Procura tuttavia contestava diverse mancanze: al camionista, di non aver mantenuto una velocità tale da arrestare il mezzo in tempo, per giunta viaggiando su un mezzo con le gomme lisce. Allo scooterista, di aver proceduto in maniera “anomala” prima dell’incidente. “Andava a zig zag” ha testimoniato una donna, che aveva assistito dalla finestra di casa sua alle fasi precedenti all’urto. Un particolare di cui nemmeno l’autotrasportatore afferma di essersi accorto, ma che ha fondato l’impianto accusatorio a carico del fossanese. Il camionista ha spiegato in aula di aver subito rallentato, ma di essersi poi trovato spiazzato dalla manovra repentina del motorino: “Non ho visto nessuna freccia, sennò avrei agito diversamente”. Anche il coimputato ha reso la sua versione dei fatti, condizionata però dal fatto di non aver visto nulla di quanto stesse accadendo: “Dovevo svoltare verso casa mia sulla destra, ho sentito una frenata e una botta. Quando ho ripreso conoscenza ero in ospedale”.
Per i due imputati l’accusa aveva chiesto la condanna a due mesi. Il giudice Giovanni Mocci ha accolto la richiesta ma differenziato le responsabilità: P.S. è stato condannato a due mesi e al risarcimento dei danni nella misura del 30%, mentre P.B. si è visto condannare a un mese e dieci giorni più un risarcimento pari al restante 70%. Analoga spartizione è stata disposta in merito alle spese processuali: sull’entità dei danni deciderà, in altra sede, il giudice civile. Ad entrambi è concesso il beneficio della sospensione condizionale.