"Il pur grave atto terroristico compiuto nel 2006 dagli anarchici delle Fai-Fri alla scuola allievi Carabinieri di Fossano non può ritenersi avere attentato né essere stato suscettibile di attentare se non in termini modestissimi alla sicurezza di una parte dello Stato”. È questa la motivazione per la quale la Corte di Assise di appello di Torino ha riconosciuto l'attenuante del fatto di lieve entità ad Alfredo Cospito, rideterminando la pena finale a 23 anni di reclusione anziché infliggere l'ergastolo come aveva chiesto la procura generale. A riferirlo è l’Ansa.
I giudici hanno preso atto che, nei passaggi precedenti del processo, a Cospito erano state riconosciute le attenuanti generiche con "decisione ormai irrevocabile", ma hanno deciso di non applicarle della massima estensione per la "mai abbandonata determinazione criminosa" dell’imputato.
“Non v’è dubbio che gli ordigni fossero stati piazzati in un luogo simbolico in un giorno del pari simbolico (nella notte fra la Festa della Repubblica e la festa dell’Arma) e che l’intento fosse quello di colpire i ‘servi dello Stato’ ‘già da piccoli’ – scrivono i giudici – . Ciò nondimeno, considerati il luogo della strage (un luogo isolato) e, soprattutto, la circostanza che l’obbiettivo colpito fosse la scuola degli allievi Carabinieri – certamente rilevante per la preparazione dei componenti di tale importante corpo di Polizia dello Stato, ma privo (almeno per quanto risulta dagli atti) di alcuna operatività di direzione e comando della onorata forza dell’ordine – di entità modesta sono stati l’attacco mosso contro il bene dell’unità e dell’integrità nazionale e l’offesa arrecata in concreto alla personalità dello Stato”.
Si legge ancora nelle motivazioni: “L’azione stragista ha difatti inciso sui supremi interessi nazionali, sulla sicurezza interna ed esterna dello Stato, sul libero esercizio delle istituzioni democratiche e sulla libera partecipazione dei cittadini alla vita politica in misura assai limitata avendo solo minimamente messo in pericolo l’inviolabilità dell’ordinamento politico, l’esistenza e l’incolumità dei supremi organi statuali. In sintesi l’azione ha avuto una blanda ripercussione sulla compagine statale o, comunque, su una parte di essa, e ha comportato un limitatissimo pericolo di una lesione alla personalità dello Stato e all’ordine democratico”.