Sono finiti a processo in due per l’infortunio avvenuto il 16 maggio 2018 all’interno dello stabilimento Ferrero Legno spa di Magliano Alpi. Uno, G.F., è il titolare dell’azienda che costruisce porte per interni e infissi. L’altro, V.C., è il carrellista alla guida del muletto che quel giorno aveva investito uno degli operai.
La vittima dell’incidente, in seguito risarcita, è un dipendente di lungo corso della ditta che si stava dirigendo a piedi da un reparto all’altro prima di essere colpito alla gamba sinistra e investito dal carrello elevatore in retromarcia. Inutile il tentativo di un collega, unico testimone oculare dei fatti, di richiamare l’attenzione del conducente del muletto. I tecnici dello Spresal avevano in seguito rilevato che l’area di manovra dei carrelli era delimitata in modo da dividere la corsia di transito dei mezzi da quella pedonale. Mancavano però le segnalazioni di transito e l’attraversamento pedonale. Al momento dell’infortunio, V.C. stava eseguendo una manovra conforme alla prassi abituale: il carrello da lui guidato era munito di avvisatore acustico per la retromarcia e di lampeggiante.
La Procura ha comunque contestato al datore di lavoro una violazione delle norme di prevenzione degli infortuni per non aver disciplinato in modo adeguato il transito in quell’area e per la valutazione del rischio di investimento, ritenuta insufficientemente dettagliata, nel documento di valutazione rischi. Ulteriore contestazione è riferita alla responsabilità specifica del guidatore del carrello: per lui, come per il titolare, il sostituto procuratore Longo ha chiesto una pena finale di quattro mesi di reclusione.
Entrambe le difese contestano le conclusioni del pubblico ministero. L’avvocato Mattalia, difensore di V.C., sottolinea che la valutazione del rischio è in capo al solo datore di lavoro e non agli addetti: “Tutti i lavoratori coinvolti, peraltro, erano debitamente formati e informati. Il carrello elevatore era un mezzo all’avanguardia e la segnaletica orizzontale divideva l’area pedonale dalla zona di transito: i dipendenti ne erano a conoscenza, compresa la vittima dell’infortunio che aveva trent’anni di esperienza in azienda”. Anche l’avvocato Guglielmi, rappresentante del titolare della Ferrero Legni, ha chiesto l’assoluzione per il suo assistito: “A G.F. si contesta una valutazione inidonea del rischio, ma il documento era stato compilato in modo accurato e il rischio di investimento veniva preso in considerazione per tutte le diverse mansioni, tenendo conto anche degli infortuni già verificatisi. Quello della Ferrero Legno, come evidenziato dalle foto dello Spresal, è un ambiente aziendale molto confortevole, ampio e sicuro”.
L’udienza è stata rinviata dal giudice al 4 febbraio per la sentenza.