Dovevano rispondere di lesioni personali in due a seguito dell’infortunio avvenuto il 16 marzo 2018 nel capannone della Ferrero Legno spa di Magliano Alpi: G.F., il titolare dell’azienda specializzata nella costruzione di porte per interni e infissi, è stato assolto. Condannato invece V.C., l’uomo che quel giorno era alla guida del carrello elevatore dal quale ebbe origine l’incidente.
Mentre procedeva in retromarcia
il muletto aveva investito uno degli operai, dipendente di lungo corso della Ferrero, che in quel momento si stava dirigendo a piedi verso un altro reparto. Inutile il tentativo di un collega, unico testimone oculare dei fatti, di richiamare l’attenzione del conducente. Dal punto di vista delle prescrizioni di sicurezza non era stata rilevata nessuna irregolarità per quanto riguarda il carrello, munito di avvisatore acustico per la retromarcia e di lampeggiante: anche la manovra eseguita da V.C. appariva conforme alla prassi.
I tecnici dello Spresal avevano però rilevato che, sebbene l’area di manovra dei carrelli fosse delimitata in modo da dividere la corsia di transito dei mezzi da quella pedonale, mancavano sul posto le segnalazioni di transito e l’attraversamento pedonale. Per questo la Procura aveva comunque contestato al datore di lavoro una violazione delle norme di prevenzione degli infortuni, ritenendo inoltre che la voce dedicata al rischio di investimenti non fosse abbastanza dettagliato nel documento di valutazione rischi. Ulteriore contestazione era riferita alla responsabilità specifica del guidatore del carrello: per lui, come per il titolare, il sostituto procuratore Longo ha chiesto una pena finale di quattro mesi di reclusione.
Entrambe le difese hanno contestato contestano le conclusioni del pubblico ministero, sottolineando il fatto che tutti i lavoratori coinvolti fossero stati formati a dovere e che il documento di valutazione dei rischi tenesse in opportuna considerazione anche i pericoli legati al transito dei mezzi.
Al termine del procedimento, il giudice Giovanni Mocci ha condannato il solo V.C. a una sanzione pecuniaria di 400 euro, con pena sospesa. L’operaio investito era già stato risarcito prima della conclusione del processo.