REVELLO - Operaio 39enne morì travolto da un muletto all’ex Aimeri: il pm chiede la condanna di due dirigenti

Il mantese Enrico Beoletto lavorava nello stabilimento di Revello. Presidente e responsabile operativo di Energetikambiente devono rispondere di omicidio colposo

a.c. 12/08/2021 20:00

 
Aveva chiesto aiuto a un collega per trasportare un cassonetto rotto da un punto a un altro nello stabilimento di raccolta rifiuti in cui lavorava. Quest’ultimo, sebbene non avesse il patentino e avesse già timbrato per uscire, aveva acconsentito a mettersi alla guida del muletto.
 
Sotto le forche di quel carrello Enrico Beoletto, 39 anni da Manta, sarebbe rimasto travolto e ucciso: era il 18 ottobre 2016. La vittima era un dipendente della Energetikambiente di Revello, l’ex Aimeri, così come l’altro operaio che in seguito ha patteggiato una condanna a tre mesi. La Procura di Cuneo ritiene però che l’autista del muletto non sia l’unico responsabile della tragedia: per questo sono ora a processo il presidente e amministratore delegato di Energetikambiente, l’ingegner F.M., insieme con il dirigente A.M., responsabile operativo di area. Al primo si contestano in particolare le asserite carenze del documento di valutazione rischi, mentre per l’altro imputato il profilo di colpa riguarda l’omessa vigilanza. Per entrambi l’accusa è di omicidio colposo.
 
Al momento dell’incidente, Beoletto teneva il cassonetto agganciato alle forche e si trovava in una posizione pericolosa. Tuttavia, per il sostituto procuratore Attilio Offman è determinante il fatto che il conducente del carrello fosse una persona non qualificata per questa mansione: “Se alla guida di quel muletto ci fosse stato un lavoratore esperto l’incidente non si sarebbe verificato”. Il punto è che, secondo l’accusa, “il carrello veniva utilizzato da chi capitava: non solo, non c’erano misure per prevenire la cosa perché se queste misure fossero state messe in atto ci sarebbero stati un sacco di problemi”. Una sola persona nello stabilimento era abilitata a guidare il muletto ma, aggiunge il pubblico ministero, alla vittima non si può fare una colpa di aver chiesto l’aiuto del collega, risparmiandosi la fatica di trascinare il pesante cassonetto a mano. Il procuratore ritiene che la valutazione del rischio da parte dell’amministratore non fosse delegabile. Allo stesso tempo, però, le istruzioni operative sull’uso del carrello erano competenza del responsabile del sito produttivo, secondo quanto previsto dal documento di valutazione rischi: per entrambi gli imputati la pena proposta è pari a un anno di reclusione.
 
Il difensore del responsabile operativo A.M., avvocato Giuliana Basso, obietta che costui non poteva esercitare un controllo diretto su ciascun lavoratore: “Se qualcuno, in contrasto con le disposizioni aziendali, ha utilizzato il muletto in modo improvvido l’omessa vigilanza andrebbe contestata a chi era sul posto, cioè il capocantiere o il dipendente abilitato a guidare il mezzo”. Il legale contesta anche la supposta necessità, per i dipendenti, di servirsi del muletto: “Se il cassonetto era troppo pesante per essere spostato da una sola persona non si capisce perché un altro lavoratore lo stesse facendo da solo, proprio in quel momento”.
 
Altrettanto netta nell’escludere responsabilità del suo assistito è l’avvocato Valentina Corino, difensore dell’amministratore delegato di Energetikambiente F.M.: “Stiamo parlando di un compito assegnato dal capocantiere e di un lavoratore non abilitato alla guida del muletto. In una realtà che occupa più di 1200 dipendenti, con cantieri in tutta Italia, come si può attribuire responsabilità al vertice ignorando le subdeleghe?”. Il responsabile dei controlli, secondo la difesa di F.M., restava comunque il capocantiere: “Non ci sono dubbi sul fatto che l’attività formativa sia stata svolta. C’è stato un comportamento abnorme da parte di un lavoratore messosi alla guida di un veicolo che sapeva di non poter condurre”.
 
La sentenza è attesa il prossimo 16 settembre.

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