Un giudice di pace di Taranto ha recentemente annullato un provvedimento perchè nel cartello che avvisava del possibile controllo della velocità automobilistica non era indicato che tale controllo si sarebbe potuto effettuare con esonero della contestazione immediata. Si tratta attualmente di un singolo caso isolato ma sappiamo come spesso una sentenza possa “aprire varchi” nell’applicazione della legge con imprevedibili conseguenze così come sottolineato dal sito web specializzato in materia “La legge per tutti”. I consulenti del sito, dopo avere analizzato attentamente il caso, hanno sottolineato come il “vizio di forma” potrebbe estendersi alla maggior parte delle contravvenzioni elevate in tutta Italia.
Queste famose indicazioni aggiuntive mancanti che sono alla base della sentenza del Giudice di Pace di Taranto non sono previste specificatamente dalla normativa in materia tuttavia, secondo i giuristi di “La legge per tutti” sarebbero necessarie nel caso in cui la multa venga inviata per posta e non sia contestata immediatamente. Al riguardo, precisa il sito - non è sufficiente che il cartello mobile riporti soltanto “Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico”, poiché questo tipo di cartello può essere sufficiente nell’ipotesi di contestazione “immediata”, ma nell’ipotesi di contestazione differita, sullo stesso segnale deve essere inserita quantomeno la specificazione aggiuntiva “e con esonero della contestazione immediata, come da decreto...” -.
Al fine, comunque, di non creare false aspettative negli automobilisti, occorre sottolineare come tale sentenza (nr. 1516/2015) pubblicata il 27 maggio 2015, per la giurisprudenza italiana non è stata emessa da un organo giudicante di livello tale da creare un precedente vincolante ma potrebbe comunque servire a fornire un’indicazione “persuasiva” anche per altri giudici influendo così sull’applicazione generale della normativa.
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