CUNEO - Conferme e novità della Legge di Stabilità 2016

La consulenza del Geometra

03/02/2016 11:38

La cosiddetta “Legge di Stabilità” (in passato chiamata “Finanziaria”) è ormai un appuntamento fisso di fine anno utile a verificare le possibilità fiscali relativamente alla gestione del patrimonio immobiliare.
In particolare, l’ultima Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015 ha previsto alcune (gradite) conferme e disposto alcune importanti novità che vale la pena approfondire.
In primo luogo le conferme di cui accennato riguardano le detrazioni fiscali volte al recupero del patrimonio immobiliare esistente: fino al 31/12/2016 sarà possibile detrarre il 50% (quota massimale di € 96.000) delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia delle singole unità immobiliari e si potrà detrarre il 65% (quota massimale differente per ogni tipologia di opera) delle spese sostenute per il miglioramento della prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Il bonus per gli interventi volti al miglioramento sismico delle strutture sostenuto nel 2016 è pari al 65%.
Una piccola innovazione è avvenuta inoltre per il Bonus Mobili del 50% che, qualora legato alle opere edilizie di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ha un tetto massimo di spesa pari ad € 10.000, mentre, qualora non siano eseguite opere edilizie, tale bonus, spetta solamente alle coppie sotto i 35 anni di età conviventi o sposati da almeno tre anni che abbiano acquistato casa con un tetto massimo di spesa pari ad € 16.000.
Leggendo tra le righe di questo ultimo Bonus Mobili si possono subito ed intuitivamente annotare alcuni ambiti che necessiterebbero un chiarimento da parte del legislatore come ad esempio se i tre anni valgano solo per la convivenza o anche per il matrimonio (in tal caso le giovani coppie che sposandosi acquistano casa non godrebbero della detrazione), se per la convivenza triennale sarà obbligatoria la residenza o basterà anche un’autodichiarazione e se l’acquisto della casa deve avvenire nel medesimo anno in cui si richiede il bonus oppure no; altra considerazione importante va fatta sul metodo di acquisto della casa: basterà, ad esempio, una successione e/o donazione o occorrerà un vero e proprio trasferimento oneroso? Nella legge inoltre non vengono espressamente citati i grandi elettrodomestici in classe energetica A+ ma si presume che siano compresi, dato che da sempre rientranti nella detrazione.
Tralasciando le novità su fisco ed imposte in genere, si segnala che sarà possibile eliminare dal valore catastale degli immobili artigianali/industriali (categoria D) il valore dei cosiddetti “imbullonati”, cioè di tutti quei macchinari fissi ed utili al processo produttivo dell’immobile, ma acquistabili e rivendibili separatamente da esso. Così facendo la base imponibile per l’’IMU dovuta sarà particolarmente più bassa; è importante sottolineare che se la variazione catastale utile ad eliminare gli imbullonati dal valore catastale viene presentata entro il 15/06/2016, la variazione stessa avrà effetto retroattivo a partire dal 01/01/2016.
Infine, di non poca importanza è l’introduzione della possibilità di portare in detrazione il 50% dell’I.V.A. eventualmente pagata in fase di acquisto di unità abitative in classe energetica A o B.


Geom. Davide Galfrè

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