CUNEO - Impianti termici: il libretto e la conduzione

La consulenza del Geometra

05/11/2016 12:32

I continui aggiornamenti normativi hanno reso sempre più complessa la conduzione di un impianto termico per la generazione di calore, in particolare delle caldaie, stufe, termocucine e generatori di calore in generale.
La Legge 90/2013 ha aggiornato la definizione di “impianto” entro la quale, ora, rientrano oltre alle caldaie tipiche come quelle a metano, a G.P.L. (murali o a basamento che siano) o le pompe di calore, anche tutte le stufe, i caminetti, le termocucine e qualunque sistema fisso in grado di generare calore e/o raffrescamento con una potenza al focolare maggiore di 5kW (o la cui somma sia superiore a 5kW); non è considerato “impianto” il sistema dedicato esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di una singola unità immobiliare ad uso residenziale o assimilabile. Da questa definizione dipendono numerose questioni come, ad esempio, la necessità del libretto di impianto, la validità di un’A.P.E., la necessità del progetto degli impianti nel caso di una nuova costruzione o modifica dell’esistente.
Per quanto riguarda gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) occorre, vista la definizione, inserire nei calcoli per gli impianti anche le stufe, i caminetti e simili se fissi (in tutta franchezza non credo ne esistano di non fissi) e con potenza a focolare superiore o uguale a 5 kW; la valutazione della potenza è piuttosto difficoltosa, dato che al momento non tutti i produttori forniscono dati precisissimi, ma in linea generale questi sistemi hanno potenza superiore a 5 kW. Per la validità dell’A.P.E. entra in gioco, invece, la necessità e la presenza del libretto dell’impianto (quando gli impianti oggetto di A.P.E. non ne sono dotati la stessa scadrà il 31/12 dell’anno successivo).
Il libretto dell’impianto è obbligatorio per ogni impianto ed è definibile come la carta d’identità dell’impianto e, a partire dal 2016, deve essere caricato online sul C.I.T. (Catasto Impianti Termici); nel libretto sono presenti tutti i dati fondamentali del generatore di calore quali il codice impianto, la potenza, il combustibile utilizzato, i rapporti di manutenzione ed efficienza eventualmente eseguiti. Appurata la presenza del libretto di impianto occorre altresì verificarne la validità e completezza: perché tutto sia completo è necessario che siano stati svolti tutti i controlli manutentivi e di efficienza necessari e che gli stessi siano riportati sul libretto stesso. La cadenza dei controlli di efficienza energetica è dettata dall’allegato A del D.P.R. 74/2013, e tralasciando impianti particolari, si può fare riferimento al seguente elenco:
Generatore di calore con potenza P < 10 kW (NON OBBLIGATORI)
Generatori di calore con 10 kW          - a combustibile liquido o solido (ogni 2 anni)
Pompe di calore/macchine frigorifere elettriche con 12 kWLaddove, in presenza di un impianto come sopra definito, non sia presente il libretto dell’impianto debitamente compilato ed aggiornato, non si è in regola con la normativa e, nel caso di redazione di un A.P.E. la sua validità scadrà il 31/12 dell’anno successivo la redazione; inoltre (ancor peggio), in caso di eventuali guasti o incidenti domestici le compagnie assicurative più attente potrebbero addirittura verificare la regolarità del libretto dell’impianto prima di rimborsare eventuali danni causati dal malfunzionamento di un impianto stesso.
I rapporti manutentivi (di solito annuali) consigliati dall’installatore o dal produttore del generatore, invece, sono controlli sul funzionamento e dell’impianto e sono obbligatori per legge (D.M. 37/2008) ma non devono obbligatoriamente essere riportati anche sul libretto dell’impianto.
In conclusione si ricorda che, sulla base del D.P.R. 74/2013, l’accensione degli impianti termici al fine di mantenere negli ambienti la temperatura di 20° (+ 2° di tolleranza) dipende dalla zona climatica in cui ricade il comune ove è ubicato l’immobile:
Zona E - massimo 14 ore al giorno dal 15/10 al 15/04
Zona F - nessuna limitazione
Al solo titolo esemplificativo si segnala che tutti i comuni montani del cuneese (ad esempio Acceglio, Demonte, Chiusa Pesio, Caprauna, Cuneo, Montezemolo, San Benedetto Belbo) sono classificati in zona climatica F, mentre i comuni della pianura o bassa collina (ad esempio Busca, Cervere, Carrù, La Morra, Roddi, Saluzzo, Treiso) sono classificati in zona climatica E. Le limitazioni possono essere variate dai sindaci in casi di variazioni climatiche straordinarie e valgono per gli impianti come intesi in apertura di articolo.


Geom. Davide Galfrè

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