Le estati cuneesi degli ultimi anni sono state effettivamente molto calde, non solo nelle giornate ma anche durante la notte, tanto che molti, soprattutto nei centri abitati hanno pensato, o stanno pensando, di attrezzarsi per il raffrescamento dell’edificio tramite l’installazione di condizionatori.
Esistono diversi tipi di condizionatori d’aria e, chiaramente, risultano oggetto di diverbi e degni di studio solamente quelli di notevoli dimensioni che richiedono altresì l’apposizione di apparati esterni.
Questi condizionatori, infatti, al di là dell’utilizzo e/o delle funzioni che possono potenzialmente svolgere (raffrescamento, deumidificazione etc.) rappresentano una vera e propria appendice dell’impianto e necessitano di una pratica edilizia. Tutto ciò è stato ulteriormente confermato dalla Sentenza del T.A.R. del Lazio 10826/15, la quale ha stabilito che la pratica più idonea è la S.C.I.A. (ex D.I.A. Denuncia di Inizio Attività) comprensiva di relazioni tecniche ed un piccolo elaborato grafico. E’ chiaro che, così impostata la pratica, al temine dei lavori sarà necessario presentare in comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione a regola d’arte da parte della dista installatrice.
Nel campo dei rapporti di vicinato tra condomini è il buon senso prima ancora della normativa a dirci che una dichiarazione di assenso da parte degli altri condomini o dell’amministratore di condominio che dimostri la presa visione da parte di tutti della futura installazione del condizione che deturperà, seppur di poco, la facciata. Il principio generale è infatti che la sistemazione del condizionatore possa influenzare l’aspetto estetico della facciata che è considerata un bene comune dell’intero condominio. E’ chiaro che il “problema” dei condizionatori in facciata è più grande quanto più è grande il fabbricato su cui essi vengono installati: in un grosso condominio sarebbe meglio trattare l’argomento anche in sede di assemblea.
La pratica edilizia non comporta la presentazione di una variazione catastale, ma può garantire altresì l’opportunità della detrazione fiscale pari al 50% della spesa sostenuta (facendo rientrare il condizionatore nelle opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica dell’edificio), mentre se il condizionatore può servire sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, integrando o sostituendo l’impianto dapprima esistente, la detrazione applicabile può essere quella del 65%.
Geom. Davide Galfrè