Nuovamente respinto il reclamo del Cuneo per la partita con la Luese, e questa volta sembra davvero quella definitiva. La vicenda riguarda la partita persa dai biancorossi sul campo degli alessandrini per 3-1 nella seconda giornata del campionato di Eccellenza, in cui è sceso in campo per pochi minuti, nel finale, Abas Kevin Ebubechu, tesserato nella passata stagione con la formazione Under 19 Nazionale del Bra e squalificato per cinque giornate lo scorso febbraio. Squalifica che non avrebbe scontato del tutto secondo il Cuneo, avendo saltato le ultime quattro giornate del campionato scorso. La società ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo rigettava il ricorso, rivolgendosi alla Corte Sportiva di Appello territoriale, che oggi ha comunicato la propria decisione di respingere anche questo nuovo tentativo.
Nella lunga e articolata spiegazione viene ribadito quanto già espresso dal Giudice Sportivo in precedenza, che cioè il giocatore non avrebbe potuto scontare l’ulteriore giornata di squalifica nello stesso campionato, considerando che il Bra non si è qualificato alla fase finale, e neanche nella stagione sportiva in coso, visto che la Luese non ha iscritto al campionato regionale una formazione Under 19. Ebubechu avrebbe invece potuto prendere parte all’ultima gara del campionato di serie D dello scorso anno del Bra, in cui però non è stato convocato, restando di fatto fermo per cinque giornate e scontando la squalifica.
Si legge nel comunicato che “le articolate argomentazioni contenute nelle ben 17 pagine del reclamo non colgono nel segno in quanto non vi è davvero alcun motivo per discostarsi dal provvedimento del Giudice Sportivo che è condivisibile (pur essendo auspicabile un intervento del legislatore che renda meno incerto il quadro normativo)”. In sostanza, “pur ritenendo in parte corretto e condivisibile il ragionamento seguito dalla ricorrente”, il Giudice fa riferimento al “bilanciamento tra principio di omogeneità e principio di effettività delle sanzioni, la cui applicazione deve sempre avvenire nell'ottica di realizzare e garantire i superiori ed imprescindibili valori di buonafede e lealtà sportiva”, sottolineando anche come l’ingresso in campo del giocatore in questione, avvenuto al 42’ del secondo tempo, non sia stato decisivo ai fini del risultato.
Questo il testo completo:
Il G.S. nel suo provvedimento ha precisato: “la questione posta all'attenzione di questo Giudice Sportivo riguarda, sostanzialmente, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 2 - 6 - 7 e 137 C.G.S. relativi alla esecuzione delle sanzioni comminate a carico dei tesserati, ed in particolare il necessario bilanciamento tra principio di omogeneità e principio di effettività (i.e. afflittività) delle squalifiche: secondo la Società reclamante, che ha portato a conforto delle proprie doglianze copiosa giurisprudenza, il Sig. Ebubechu non avrebbe potuto partecipare alla gara in esame (né alla precedente partita disputata contro il Centallo) in quanto in applicazione della disposizione di cui all'art.21, comma 2, C.G.S. avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica residuata dalla stagione sportiva precedente nella prima gara ufficiale della nuova Società e della nuova categoria di appartenenza (considerato che la ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA non ha iscritto al Campionato Regionale una formazione Under 19, alla quale il giocatore avrebbe potuto prendere parte come "fuori quota"); secondo la tesi avversa della Società resistente, il giocatore non si trovava più in costanza di squalifica, non essendo stato convocato né per le quattro gare ancora disputate nel Campionato Under 19 nazionale dall'A.C. BRA nella stagione 2023/2024, indicate anche dalla reclamante, né all'ultima partita disputata dalla A.C. BRA nel Campionato di serie D contro l'ASTI, disputata in data 5/05/2024; pur ritenendo in parte corretto e condivisibile il ragionamento seguito dalla ricorrente, questo Giudice ritiene ugualmente non meritevole di accoglimento il ricorso, proprio in ragione del necessario bilanciamento tra principio di omogeneità e principio di effettività delle sanzioni, la cui applicazione deve sempre avvenire nell'ottica di realizzare e garantire i superiori ed imprescindibili valori di buonafede e lealtà sportiva. Come correttamente statuito dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n. 99-2023 richiamata dalla AC CUNEO 1905 OLMO SSD a RL, "Questa stessa Sezione, sempre in merito al regime sanzionatorio che ci occupa, ha puntualizzato che "il principio di "distinzione" costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di "effettività", "proporzionalità" e "ragionevolezza" delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l'illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l'illecito in relazione al quale la sanzione è comminata.
In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell'esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui" (Collegio di Garanzia, Sez. I. decisione n. 25/2018)". Orbene, nel caso di specie sono considerati fatti pacifici e non contestati che: I. il Sig. Abas Kevin EBUBECHU nella stagione sportiva 2023/2024 era tesserato per l'A.C. BRA e militava nella formazione Under 19 Nazionale, oltre ad avere titolo per prendere parte agli incontri della prima squadra nel Campionato di Serie D; II. che il giocatore veniva sanzionato con una squalifica di cinque giornate con C.U. n. 76 del 2/04/2024 del Dipartimento Interregionale - Juniores, e ne scontava 4 non prendendo parte alle partite ancora disputate dalla A.C. BRA nel Campionato Juniores Under 19 Nazionale (giornate 12^, 13^, 14^ e 15^ di ritorno); III. che vi era una impossibilità oggettiva per il giocatore, e per la Società di appartenenza, di scontare anche la quinta giornata di squalifica "nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento", come disposto ex art. 21, comma 2, C.G.S., per la semplice ma dirimente circostanza che la A.C. BRA non si qualificava alla successiva fase di play-off post campionato; IV. che la giornata residua di squalifica non si sarebbe potuta scontare nella medesima categoria neanche nella stagione sportiva in corso, in quanto la ASD CRISTO LUESE ALESSANDRIA non ha iscritto al Campionato Regionale una formazione Under 19; V. il Sig. Abas Kevin EBUBECHU avrebbe potuto prendere parte all'ultima gara di Campionato di Serie D con la A.C. BRA, ma non veniva convocato, così di fatto restando fermo per cinque gare ufficiali della Società di tesseramento, come da sanzione irrogata a suo carico; ad avviso di questo Giudice, considerata l'oggettiva impossibilità per il tesserato di scontare l'intera squalifica nella squadra di appartenenza in ragione della fine del Campionato, ed al contempo la possibilità di scontare l'ultima residua giornata nella stagione sportiva ancora in corso in diversa Categoria, la scelta compiuta dalla A.C. BRA ha garantito il rispetto sia del principio di omogeneità (considerato che di cinque turni di stop, quattro sono stati scontati nella Categoria Juniores Under 19 Nazionali) sia del principio di afflittività della sanzione comminata al giocatore, garantendo l'esecuzione della stessa non solo secondo i canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza richiamati dal Collegio di Garanzia del CONI, ma dimostrando anche correttezza e lealtà sportiva, non "premiando" un giocatore squalificato con la convocazione per una partita di rango superiore” Le articolate argomentazioni contenute nelle ben 17 pagine del reclamo non colgono nel segno in quanto non vi è davvero alcun motivo per discostarsi dal provvedimento del GS che è condivisibile (pur essendo auspicabile un intervento del legislatore che renda meno incerto il quadro normativo).
Ad abundatiam, si osservi che il giocatore in questione è entrato al 42’ del II tempo ovvero in un momento della gara che, come più volte deciso da questa Corte in passato, impone il giusto contemperamento fra l’esigenza di certezza nella applicazione della norma e il rispetto del risultato conseguito sul campo e ciò al fine di evitare facili e inevitabili strumentalizzazioni della norma (nello specifico l’art.10 C.G.S.) come nel caso di specie. Al riguardo, è proprio una delle argomentazioni spese della reclamante sul tema della decisività della posizione irregolare - sostenuta per superare la posizione che questa Corte ha sempre espresso in favore del risultato conseguito sul campo a fronte di violazioni non “effettivamente” decisive sulla regolarità della gara – che, invece, dà fondamento, se davvero ce ne fosse ancora bisogno, alla decisione del G.S. La reclamante sostiene che l’impiego del giocatore EBUBECHU (nato nel 2005) è risultato decisivo anche perché, trattandosi di “giovane”, DOVEVA essere impiegato per garantire il rispetto del numero minimo dei “giovani” in campo (v. reclamo pag. 16); tale obbligo vigeva però anche la stagione scorsa nei confronti dell’A.C. Bra (società in cui militava quando squalificato) che è stata privata della possibilità di servirsi, al fine del rispetto dell’obbligo sottolineato dalla reclamante come decisivo, del giocatore in questione in quanto squalificato nella categoria di appartenenza. Alla sussistenza dell’obbligo e, quindi, all’impossibilità di impiego del giovane calciatore per il suo rispetto consegue l’afflittività della sanzione che è stata quindi scontata come affermato dal G.S., non giocando - come fuori quota nella prima squadra - nella prima giornata utile successiva al termine del campionato di appartenenza.