CENTALLO - La sentenza sulla partita tra Centallo e Pinerolo riscrive il diritto sportivo

L'omologazione del risultato del campo malgrado la conferma della violazione dei rossoblù rappresenta un caso inedito che apre un precedente pericoloso per la stessa federazione

Andrea Dalmasso 28/02/2025 10:20

Ha lasciato stupiti un po’ tutti, nell’ambiente del calcio cuneese, la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha confermato il 2-1 in favore della Giovanile Centallo nella gara disputata contro il Pinerolo lo scorso 16 febbraio, valida per il girone B del campionato di Eccellenza. Fin dai primi istanti successivi alla partita, infatti, era emersa una palese irregolarità da parte dei rossoblù, che per alcuni minuti nel corso del secondo tempo erano rimasti senza un calciatore classe 2006 in campo, come richiesto dal regolamento. 
 
I fatti “incriminati” tra il 37° e il 39° del secondo tempo. Al minuto 37 il Centallo inserisce Fogliarino (classe 2002) al posto di Magnino (classe 2006). Solo due minuti dopo i rossoblù ristabiliscono la “quota giovani” rimpiazzando il capitano Vallati (classe 1989) con Ceta (classe 2006). Una cronologia dei fatti che ha portato al ricorso del Pinerolo e che è stata confermata anche dal comunicato diffuso ieri dal Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Circostanze analoghe, negli anni, hanno sempre portato alla sconfitta a tavolino per la squadra protagonista della violazione: per questo la decisione del Giudice Sportivo era data sostanzialmente per scontata un po’ da tutti. 
 
Ieri, tra lo stupore generale, è invece arrivata la conferma del risultato maturato in campo. Una decisione praticamente inedita, che crea un precedente scomodo e per certi versi “pericoloso” per la stessa federazione, nel caso in cui dovessero ripresentarsi casi analoghi. 
 
Il Giudice Sportivo ha valutato che “il mancato schieramento in campo di un giovane calciatore classe 2006 per soli due minuti della ripresa, su 99 minuti effettivi di gioco tra tempi regolamentari e recuperi concessi dall'arbitro, non abbia influito sul regolare svolgimento dell'incontro né sul risultato finale, raggiunto al minuto 18 del secondo tempo ed invariato sino al termine della gara”. Insomma, la violazione c’è stata ed è stata ufficialmente confermata dagli organi di giudizio federali, che hanno però optato per un’interpretazione che semplicemente riscrive il diritto sportivo e rimette in discussione una regola, quella dei giovani, che da anni è un punto fermo per i campionati dilettantistici. La sconfitta a tavolino per chi violava quest’obbligo, non ce ne voglia la società centallese, è sempre stata una certezza: ci sono diversi esempi anche in questa stessa stagione. Da ieri, questa certezza non c’è più.
 
Oltre al danno, per il Pinerolo c’è anche il sapore della beffa, dettato dal fatto che il Giudice Sportivo stesso, nella sua sentenza di ieri, riporta che “in caso di inosservanza delle disposizioni in merito all'obbligo di utilizzo di giovani giocatori nelle partite del Campionato Regionale di Eccellenza, la Società sia punita con la sanzione della perdita della gara”. Nel comunicato si cita però anche un altro passaggio: ”Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”. “Per l'applicazione della sanzione della perdita della gara come prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, la violazione lamentata deve aver inciso sul regolare svolgimento della gara e sul suo risultato finale”, si legge ancora nella sentenza. Un criterio, quest’ultimo, come detto mai applicato in precedenza e che introduce un elemento di soggettività nella valutazione di situazioni come questa: come si stabilisce se un “cambio sbagliato” come quello del Centallo influisca o meno sull’andamento di una gara? Qual è il minutaggio oltre il quale la mancanza di un giovane in campo può essere considerata “decisiva” sul risultato finale?
 
Non è noto, al momento, se il Pinerolo deciderà di andare in fondo alla questione. Se lo facesse, avrebbe senz’altro elementi concreti a sostegno delle sue ragioni. La Corte Sportiva d’appello, durante la stagione sportiva 2014-2015 e citando una decisione del 2011 dell’Alta Corte di Giustizia del Coni, ha infatti stabilito che “la partecipazione come impiego in gara deve intendersi come utilizzazione effettiva nella gara indipendentemente dal ruolo nella squadra e dal contributo attivo o meno al gioco, di semplice presenza in campo di gara con palla in gioco, cioè a partita giocata, per poterla considerare infrazione suscettibile della sanzione della perdita della partita a tavolino”. Tradotto: non serve che l’infrazione abbia effetti concreti sull’andamento della gara - ammesso che questi possano effettivamente essere valutati - perchè questa comporti la sconfitta a tavolino. È sempre stato così, fino a ieri.

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