CUNEO - Raccolta funghi nelle valli cuneesi: tutto quello che c'è da sapere

L’attività è regolamentata dalla legge regionale, per raccogliere funghi serve pagare una quota annuale

17/08/2021 10:00

La stagione dei funghi è partita anche nelle valli cuneesi della Granda, con tanti appassionati giovani e adulti. Ricordiamo che la raccolta dei funghi è regolamentata in Piemonte dalla legge regionale 24 del 17 dicembre 2007 “Norme per la raccolta dei funghi epigei”. In base a questa legge chiunque voglia raccogliere funghi sul territorio provinciale o regionale deve munirsi di titolo per la raccolta che è costituito dalla ricevuta di versamento della quota stabilita annualmente dalla Regione Piemonte a favore di una delle Unioni Montane di Comuni o una delle Unioni collinari di Comuni della provincia di Cuneo oppure ad un ente di gestione delle Aree Protette regionali e può avere validità diverse, da giornaliera a triennale. Le Unioni Montane e Collinari di Comuni possono rilasciare, ai residenti sul proprio territorio ed al costo ridotto al massimo di un terzo rispetto a quello stabilito dalla Regione, titoli per la raccolta annuale di funghi, ma validi solo nel territorio dell’Unione. Si precisa che la Provincia di Cuneo non è tra gli enti destinatari di tali contributi.
 
La raccolta è consentita in tutti i giorni della settimana. Anche per il 2021 gli importi dei contributi (in base alla durata di validità) sono: 5 euro per il titolo per la raccolta con validità giornaliera; 10 euro con validità settimanale; 30 euro con validità annuale; 60 euro per la raccolta con validità biennale e 90 euro con validità triennale (scadenza 31 dicembre 2023). La ricevuta del versamento, accompagnata da un documento di identità, deve essere esibita alla richiesta del personale addetto alla vigilanza (guardie provinciali, carabinieri forestali, guardie volontarie ecologiche, altri agenti). Sono esonerati dal possesso del titolo per la raccolta, nel rispetto di tutte le altre regole per la raccolta dei funghi epigei, i minori di anni 14 accompagnati, fino ad un massimo di due, da un maggiorenne in possesso di titolo per la raccolta valido.
 
Il titolo per la raccolta non è necessario nei seguenti casi: raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), specie diverse del genere Morchella, gambe secche (Marasmius oreades), orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e mazza di tamburo (Macrolepiota procera). Anche per la raccolta di queste specie valgono, comunque, le regole previste per gli altri tipi di funghi (luoghi, modalità di raccolta, quantità ecc…). I proprietari o i coltivatori dei fondi possono raccogliere i funghi senza limiti di quantitativi giornalieri.
 
Tutti gli altri possono raccogliere al massimo 3 kg di funghi al giorno a testa. Sono compresi nel peso complessivo anche le specie fungine che possono essere raccolte senza titolo per la raccolta. Bisogna utilizzare contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore nei territori circostanti, non borse di plastica ed è anche vietato utilizzare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino o l’apparato radicale del fungo. Non è consentita la raccolta dell’Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato chiuso.
 
I funghi non si possono raccogliere nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati, nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo, nelle aree protette e in quelle interdette per motivi selvicolturali o di particolare pregio naturalistico e scientifico.  Sono previste sanzioni amministrative per chi non rispetta le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale. Nel caso esistano dubbi sulla commestibilità dei funghi raccolti, si raccomanda ai raccoglitori l’utilizzo della consulenza gratuita degli ispettorati micologici istituiti presso le Asl. Per tutte le altre informazioni consultare il sito della Provincia www.provincia.cuneo.it.

c.s.

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