SALUZZO - Saluzzo, si chiude il 30 marzo la raccolta firme per la proposta di legge contro nazismo e fascismo

Possono sottoscrivere la petizione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Necessaria la prenotazione

Redazione 16/02/2021 15:21

Terminerà il 30 marzo 2021 la raccolta firme negli uffici del Comune di Saluzzo per la proposta di legge di iniziativa popolare: “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. Possono sottoscrivere la petizione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Saluzzo. E’ necessario presentarsi, solo su prenotazione, con un documento di identità valido, all’Ufficio elettorale (piazza Cavour 12), dal lunedì al venerdì chiamando i numeri 0175211407- 0175211406 o all’Ufficio segreteria (via Macallè 9) chiamando i numeri 0175211334 - 0175211349.
 
Per approfondimenti è possibile consultare il sito www.anagrafeantifascista.it. Di seguito il testo del progetto di legge:
 
Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:
 
Art. 1.
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente: «Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco,
ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale. All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
 
Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli
riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.

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