Fino a mille euro di multa per il datore di lavoro che non controlla il Green pass
Le Faq del Governo rispondono alle domande più frequenti in vista dell'introduzione dell'obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoroDal 15 ottobre il Green pass sarà obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati. E a corredo dei due Dpcm firmati dal presidente del Consiglio Mario Draghi, sono state anche divulgate le Faq che spiegano bene eventuali dubbi sui provvedimenti assunti. Ecco quelli che vanno più nello specifico.
I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente? No, i clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori? Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.
Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono distaccati? I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass? No, l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa? Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.
È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore? Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge? Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro? Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore? Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro? I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Redazione
CUNEO lavoro - green pass