I requisiti per fruire della detrazione fiscale per la sostituzione della caldaia
La consulenza del Geometra
Anche per l’anno 2017, al proprietario (o titolare di altro diritto reale o affittuario o comodatario) che sostiene delle spese volte al miglioramento energetico di un edificio, o porzione di esso, tramite la sostituzione del generatore di calore spetta una detrazione fiscale pari al 65% della spesa sostenuta. Il principio della detrazione fiscale, spesso denominata “ecobonus”, è ormai in vigore da parecchi anni, ma non sempre gli installatori delle caldaie ed i fruitori della detrazione conoscono in modo completo la normativa.
La detrazione per la sostituzione del generatore di calore (o caldaia che dir si voglia) è disciplinata dall’articolo 1, comma 347, della Legge Finanziaria 2007, aggiornata di anno in anno dalle varie leggi finanziarie approvate, normalmente, negli ultimi giorni di ogni anno. La detrazione, nella misura del 65% della spesa sostenuta, prevede una spesa massima di € 30.000,00 ed è da suddivide in dieci quote annuali di egual valore.
Gli interventi che possono fruire della detrazione sono i seguenti:
• Sostituzione del generatore di calore esistente con nuovo generatore a condensazione;
• Sostituzione del generatore di calore esistente con nuovo generatore tramite pompe di calore ad alta efficienza e con impianti di geotermia a bassa entalpia;
• Nuova installazione di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
• Sostituzione di scaldacqua tradizionale con nuovo scaldacqua a pompa di calore (dedicato alla sola produzione di acqua calda sanitaria).
In generale, per fruire della detrazione è necessario compilare la domanda sul sito internet dell’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori e conservare copia della dichiarazione resa sul sito ENEA, l’asseverazione dei lavori conformi alla normativa o certificazione dei produttori, fatture e ricevuta dei bonifici. Per ogni differente tipologia di impianto che si va ad installare, invece, esistono specifiche prescrizioni, pena perdita della detrazione.
Ad esempio, per fruire della detrazione per la sostituzione con nuovo generatore a condensazione è che vengano, contestualmente, installate le valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, ove tecnicamente compatibili. Tale imposizione deve essere applicata a tutti gli edifici, ad esclusione di quelli in cui gli impianti di climatizzazione invernale siano progettati e realizzati con temperature medie del fluido vettore inferiori a 45°C (ad esempio impianto di riscaldamento a pavimento).
Inoltre, nel caso di generatore di calore con potenza superiore o uguale 100 kW deve essere installato un bruciatore di tipo modulante su cui agisce direttamente la regolazione climatica e deve installata una pompa elettrica a giri variabili.
Al di là di quest’ultima prescrizione, piuttosto rara negli immobili residenziali, molto spesso la necessità dell’installazione delle valvole termostatiche non è tenuta in conto da chi vuole fruire della detrazione. In caso eventuali controlli, l’assenza delle valvole potrebbe comportare la perdita della detrazione fiscale (e la restituzione delle eventuali quote già usufruite).
Nel caso della sostituzione con pompe di calore è necessario verificare con il produttore e l’installatore che le pompe rispettino alcuni requisiti tecnici riferiti all’allegato I al D.M. 06/08/2009 e che siano dotate di variatore di velocità con valori ridotti del 5% rispetto al medesimo allegato I.
Per fruire della detrazione in seguito all’installazione di un generatore di calore a biomasse (termocucine, stufe e caminetti, caldaie a legna o pellet, ad esempio) occorre che il rendimento di queste non sia inferiore all’85% e la conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle Norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.
Per la sostituzione dello scaldacqua con nuovo a pompa di calore, il requisito tecnico è che quest’ultimo abbia un coefficiente di prestazione (“COP”) maggiore a 2,6. Essendo, la pratica ENEA per la detrazione del 65%, un’autodichiarazione, è possibile compilarla e utilizzare la detrazione anche quando non siano verificati i requisiti di cui sopra, ma è necessario sottolineare, ancore una volta, che in caso di controlli e verifiche è possibile che venga persa la detrazione, con restituzione delle eventuali quote già utilizzate. È importante sottolineare come gli interventi sopra esplicati possono essere ricondotti, a seconda dei casi, alla manutenzione ordinaria o straordinaria e, pertanto, nel secondo caso risulterebbe necessario procedere con la presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori in Comune, corredata dalla dichiarazione di rispetto della normativa nel settore del risparmio energetico (D.Lgs. 192/05 e L. 90/2013 e s.m.i.).
La detrazione per la sostituzione del generatore di calore (o caldaia che dir si voglia) è disciplinata dall’articolo 1, comma 347, della Legge Finanziaria 2007, aggiornata di anno in anno dalle varie leggi finanziarie approvate, normalmente, negli ultimi giorni di ogni anno. La detrazione, nella misura del 65% della spesa sostenuta, prevede una spesa massima di € 30.000,00 ed è da suddivide in dieci quote annuali di egual valore.
Gli interventi che possono fruire della detrazione sono i seguenti:
• Sostituzione del generatore di calore esistente con nuovo generatore a condensazione;
• Sostituzione del generatore di calore esistente con nuovo generatore tramite pompe di calore ad alta efficienza e con impianti di geotermia a bassa entalpia;
• Nuova installazione di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
• Sostituzione di scaldacqua tradizionale con nuovo scaldacqua a pompa di calore (dedicato alla sola produzione di acqua calda sanitaria).
In generale, per fruire della detrazione è necessario compilare la domanda sul sito internet dell’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori e conservare copia della dichiarazione resa sul sito ENEA, l’asseverazione dei lavori conformi alla normativa o certificazione dei produttori, fatture e ricevuta dei bonifici. Per ogni differente tipologia di impianto che si va ad installare, invece, esistono specifiche prescrizioni, pena perdita della detrazione.
Ad esempio, per fruire della detrazione per la sostituzione con nuovo generatore a condensazione è che vengano, contestualmente, installate le valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, ove tecnicamente compatibili. Tale imposizione deve essere applicata a tutti gli edifici, ad esclusione di quelli in cui gli impianti di climatizzazione invernale siano progettati e realizzati con temperature medie del fluido vettore inferiori a 45°C (ad esempio impianto di riscaldamento a pavimento).
Inoltre, nel caso di generatore di calore con potenza superiore o uguale 100 kW deve essere installato un bruciatore di tipo modulante su cui agisce direttamente la regolazione climatica e deve installata una pompa elettrica a giri variabili.
Al di là di quest’ultima prescrizione, piuttosto rara negli immobili residenziali, molto spesso la necessità dell’installazione delle valvole termostatiche non è tenuta in conto da chi vuole fruire della detrazione. In caso eventuali controlli, l’assenza delle valvole potrebbe comportare la perdita della detrazione fiscale (e la restituzione delle eventuali quote già usufruite).
Nel caso della sostituzione con pompe di calore è necessario verificare con il produttore e l’installatore che le pompe rispettino alcuni requisiti tecnici riferiti all’allegato I al D.M. 06/08/2009 e che siano dotate di variatore di velocità con valori ridotti del 5% rispetto al medesimo allegato I.
Per fruire della detrazione in seguito all’installazione di un generatore di calore a biomasse (termocucine, stufe e caminetti, caldaie a legna o pellet, ad esempio) occorre che il rendimento di queste non sia inferiore all’85% e la conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle Norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.
Per la sostituzione dello scaldacqua con nuovo a pompa di calore, il requisito tecnico è che quest’ultimo abbia un coefficiente di prestazione (“COP”) maggiore a 2,6. Essendo, la pratica ENEA per la detrazione del 65%, un’autodichiarazione, è possibile compilarla e utilizzare la detrazione anche quando non siano verificati i requisiti di cui sopra, ma è necessario sottolineare, ancore una volta, che in caso di controlli e verifiche è possibile che venga persa la detrazione, con restituzione delle eventuali quote già utilizzate. È importante sottolineare come gli interventi sopra esplicati possono essere ricondotti, a seconda dei casi, alla manutenzione ordinaria o straordinaria e, pertanto, nel secondo caso risulterebbe necessario procedere con la presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori in Comune, corredata dalla dichiarazione di rispetto della normativa nel settore del risparmio energetico (D.Lgs. 192/05 e L. 90/2013 e s.m.i.).
Geom. Davide Galfrè
CUNEO detrazione fiscale - sostituzione caldaia