Bambino investito a Mondovì, assolti due automobilisti
Con l’investitore era finito alla sbarra anche lo zio del piccolo: lo attendeva a bordo di un furgone in sosta, che secondo la Procura avrebbe ostruito la visibilitàSono stati entrambi assolti i due automobilisti finiti a processo per lesioni colpose, a seguito dell’investimento di un bimbo di sette anni a Mondovì.
Assieme a C.M., l’investitore materiale, era alla sbarra anche A.E., lo zio del piccolo, che attendeva il nipote nel suo furgone in sosta su via Cottolengo. Era la mattina del 27 settembre 2018 e anche C.M. stava accompagnando suo figlio a scuola. La strada è priva di marciapiedi e piuttosto stretta, ancorché a doppio senso di marcia: C.M. aveva investito il bimbo mentre superava il furgoncino fermo sulla sua corsia di marcia, con le quattro frecce innestate. Per il piccolo ferito quella disavventura si era chiusa con una doppia frattura alla gamba destra e un’escoriazione sul piede destro, con prognosi di 90 giorni.
Il giudice Marco Toscano ha ritenuto insussistenti gli elementi raccolti dalla Procura a carico dei due imputati. Per entrambi era stata chiesta la condanna a due mesi di reclusione, con pena sospesa. Secondo il pubblico ministero le condotte, sebbene non sanzionate dal codice della strada, sarebbero state “altamente imprudenti”: “L’autista del furgone doveva prevedere che qualche auto volesse sorpassarlo, dato che si era fermato ed era in prossimità di una curva cieca. Quanto all’automobilista, non avrebbe dovuto effettuare quella manovra di sorpasso”. Il difensore di parte civile aveva distinto tra le due posizioni: “Evidente che la causa dell’incidente sia stata l’imprudenza nel sorpasso. Il bambino non poteva aspettarselo. Entrambi gli imputati sono stati imprudenti, ma solo uno dei due ha violato le norme”.
La difesa di C.M. aveva insistito sull’esito della perizia disposta dal giudice. Il bambino, aveva sostenuto il perito, si sarebbe gettato in strada all’improvviso senza lasciare all’automobilista il tempo di frenare: “Il furgone era fermo e lui aveva spazio per sorpassare, andando a una velocità inferiore ai 30 km orari. Imprudente è stato il guidatore del furgone che avrebbe potuto parcheggiare sulla piazza o nel posteggio poco distante”. Per la difesa di A.E., invece, rileva il fatto che “solo sul lato di marcia del furgone c’era possibilità di fermata. Avrebbe dovuto parcheggiare dal lato opposto? No, perché avrebbe tagliato la carreggiata con una manovra pericolosa”.
a.c.
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