Si allontanò dopo l’incidente, ma per il giudice non è responsabile: assolto un giovane di Caramagna
L’automobilista era accusato di aver provocato un tamponamento all’ingresso di Savigliano. In zona si trovava però anche un cantiere mal segnalatoEra stato accusato di lesioni personali stradali e lesioni stradali gravi il giovane caramagnese D.G., a seguito di un incidente nel quale erano rimaste coinvolte due automobili che viaggiavano dietro alla sua Bravo.
Lo scontro era avvenuto il 5 settembre 2016 alle porte di Savigliano, nel tratto della SP 20 che incrocia via Torino. Era in corso di realizzazione all’epoca l’attuale rotonda che si immette sulla strada del cimitero. Un cantiere non segnalato in modo adeguato, secondo gli agenti della Polizia Municipale: la ditta venne infatti sanzionata perché non aveva posizionato la segnaletica provvisoria gialla, nonostante già da alcuni giorni stessero lavorando sul posto e modificando la viabilità.
I rilievi avevano consentito di appurare che i due veicoli coinvolti, una Lancia Delta e una Fiat 500, stavano viaggiando sulla corsia di marcia in direzione di Cuneo quando l’auto di D.G. si era immessa in carreggiata senza rispettare la precedenza e aveva causato un tamponamento. La guidatrice della 500, sanzionata per il mancato rispetto della distanza di sicurezza, aveva riportato due fratture e 52 giorni di prognosi. A bordo della Lancia viaggiava invece una famiglia di quattro persone, anche loro ferite nell’urto. È emerso in seguito che D.G. si stava recando al lavoro al momento dell’incidente. I vigili erano riusciti in breve tempo a rintracciare il veicolo e a contattare la famiglia. All’uscita da lavoro, il ragazzo si era presentato di sua spontanea volontà al comando della Polizia Locale, confermando l’accaduto.
Per l’imputato il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto una condanna di tre mesi, motivando così le conclusioni: “Malgrado ci siano anche altre condotte colpose, come quella della ditta che aveva omesso di posizionare le indicazioni per il cantiere e della stessa guidatrice dell’auto che ha tamponato, queste condotte non possono escludere la responsabilità dell’imputato”. Alle osservazioni del procuratore si è associata la parte civile, quantificando i danni in quasi 35mila euro e sottolineando che “D.G. si era reso conto benissimo di cosa fosse successo e del fatto che aveva presumibilmente causato danni ad altre persone. Solo dopo essere stato rintracciato attraverso la madre si è presentato alla polizia”.
Per la difesa, al contrario, non è stata raggiunta prova che D.G. fosse in effetti il conducente del veicolo individuato, né che vi fosse stato un nesso causale tra la sua condotta e il sinistro: “C’era un cantiere non adeguatamente segnalato che impediva di svoltare a sinistra: ne consegue che le lesioni subite dalla guidatrice della 500 non sono diretta conseguenza della condotta dell’imputato, stante anche il mancato rispetto da parte sua della distanza di sicurezza”.
Al termine dell’istruttoria, il giudice ha accolto l’argomentazione difensiva assolvendo D.G. perché il fatto non sussiste e condannando la parte civile al pagamento delle spese sostenute in giudizio dalle Assicurazioni Generali.
a.c.
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