Incidente d’auto all’estero? La legge è quella del paese del sinistro
Mondo Auto
Una sentenza del 10 dicembre 2015 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilitito che, nel caso si venga coinvolti in un incidente stradale all’estero (all’interno comunque dell’Unione Europea) la giurisdizione applicabile e le autorità da adire per eventuali processi per il risarcimento danni devono essere quelle dello stato membro in cui è avvenuto il sinistro.
Questa decisione, che arriva dal Lussemburgo, fa finalmente chiarezza in un ambito particolarmente complesso, vale a dire quello normato dall’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 864/2007, poichè garantisce un criterio univoco per la determinazione della legge applicabile evitando così il rischio che un singolo sinistro possa generare diverse richieste risarcitorie soggette a leggi di stati diversi. L’altra faccia della medaglia, però, è il fatto che ora chi verrà coinvolto in un sinistro all’estero (o i parenti nel caso di decesso) subirà sicuramente lungaggini e costi maggiori anche in funzione di quanto è distante lo stato in cui vive da quello in cui è avvenuto il sinistro.
Giova ricordare, infine, che il supremo organo dell’Unione, è intervenuto in seguito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che è stata avanzata dal Tribunale civile di Trieste, relativamente ad una causa nella quale erano coinvolti un automobilista rumeno ed una compagnia assicurativa italiana.
Il dubbio, appunto, riguardava quale fosse la sede processuale idonea alla quale i parenti della figlia deceduta del guidatore, alcuni residenti in Romania altri in Italia, potessero avanzare la richiesta di risarcimento.
La Corte ha dunque risposto che tale richiesta va avanzata in Italia, nei cui confini si è verificato lo scontro e che così va fatto in questi casi: le autorità giudiziarie alle quali rivolgersi sono quelle del Paese in cui avviene il sinistro.
FR CUNEO
Questa decisione, che arriva dal Lussemburgo, fa finalmente chiarezza in un ambito particolarmente complesso, vale a dire quello normato dall’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 864/2007, poichè garantisce un criterio univoco per la determinazione della legge applicabile evitando così il rischio che un singolo sinistro possa generare diverse richieste risarcitorie soggette a leggi di stati diversi. L’altra faccia della medaglia, però, è il fatto che ora chi verrà coinvolto in un sinistro all’estero (o i parenti nel caso di decesso) subirà sicuramente lungaggini e costi maggiori anche in funzione di quanto è distante lo stato in cui vive da quello in cui è avvenuto il sinistro.
Giova ricordare, infine, che il supremo organo dell’Unione, è intervenuto in seguito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che è stata avanzata dal Tribunale civile di Trieste, relativamente ad una causa nella quale erano coinvolti un automobilista rumeno ed una compagnia assicurativa italiana.
Il dubbio, appunto, riguardava quale fosse la sede processuale idonea alla quale i parenti della figlia deceduta del guidatore, alcuni residenti in Romania altri in Italia, potessero avanzare la richiesta di risarcimento.
La Corte ha dunque risposto che tale richiesta va avanzata in Italia, nei cui confini si è verificato lo scontro e che così va fatto in questi casi: le autorità giudiziarie alle quali rivolgersi sono quelle del Paese in cui avviene il sinistro.
FR CUNEO
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