Proprietà: il catasto non dà prova certa
La consulenza del geometra
Il Catasto, suddiviso fra Catasto Terreni e Catasto Fabbricati, attualmente è ufficialmente denominato Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio; esso è stato creato a fine ‘800 in seguito all’unificazione dell’Italia con il fine di censire tutti i beni immobili esistenti per i quali i proprietari ne avrebbero dovuto sostenere la tassazione.
Il Catasto ha dunque il solo fine economico e tributario, poiché le imposte e tasse (come ICI, IMU, TASI, TARSU ecc…) si calcolano partendo da una base imponibile calcolata tramite la rendita catastale assegnata all’immobile.
La logica conseguenza è che tutti i dati che non riguardano la rendita catastale non costituiscono prova certa sulla quale poter basare una propria ragione, intestazione compresa.
Per avere la prova certa sull’intestazione di un immobile è, infatti, necessario valutare per prima cosa gli atti notarili. Sono gli atti che danno prova certa sulla titolarità e non la visura catastale! Gli atti notarili sono conservati in pubblici registri, consultabili presso l’Ufficio della Pubblicità Immobiliare (la cui sede segue le sedi dei tribunali della zona).
Gli atti notarili, una volta stipulati, vengono registrati, trascritti ed in seguito volturati:
- la registrazione serve per il pagamento delle imposte dovute nel trasferimento di proprietà;
- la trascrizione serve proprio a rendere definitivamente opponibile a chiunque l’atto stesso, dando prova che la proprietà dal bene immobile è in capo alla parte acquirente dell’atto;
- la voltura serve a modificare l’intestazione del bene immobile sulla sua visura catastale.
Non esiste voltura senza una precedente trascrizione.
Ormai gli errori sono poco frequenti, ma è facile trovare invece nelle visure catastali errori sull’intestazione dovuti ai vecchi metodi manuali in cui sia per chi compilava la voltura (il notaio, geometra o professionista di fiducia), sia per il tecnico catastale che la recepiva era possibile commettere errori di battitura e/o scrittura.
Per poter correggere questi errorini (che possono riguardare l’intera intestazione o anche solo la data di nascita, il codice fiscale o piccoli dati) i quali si possono trovare sulle visure catastali è necessario verificare i due seguenti casi:
- se in forza dell’atto notarile è già stata presentata una voltura che il Catasto ha mal recepito occorre presentare un’istanza di correzione che non provoca alcuna spesa;
- se non è mai stata presentata una voltura, o se quest’ultima è stata presentata errata, è necessario ripresentare una nuova voltura il cui costo minimo è pari ad € 71,00.
Geom. Davide Galfrè CUNEO
Il Catasto ha dunque il solo fine economico e tributario, poiché le imposte e tasse (come ICI, IMU, TASI, TARSU ecc…) si calcolano partendo da una base imponibile calcolata tramite la rendita catastale assegnata all’immobile.
La logica conseguenza è che tutti i dati che non riguardano la rendita catastale non costituiscono prova certa sulla quale poter basare una propria ragione, intestazione compresa.
Per avere la prova certa sull’intestazione di un immobile è, infatti, necessario valutare per prima cosa gli atti notarili. Sono gli atti che danno prova certa sulla titolarità e non la visura catastale! Gli atti notarili sono conservati in pubblici registri, consultabili presso l’Ufficio della Pubblicità Immobiliare (la cui sede segue le sedi dei tribunali della zona).
Gli atti notarili, una volta stipulati, vengono registrati, trascritti ed in seguito volturati:
- la registrazione serve per il pagamento delle imposte dovute nel trasferimento di proprietà;
- la trascrizione serve proprio a rendere definitivamente opponibile a chiunque l’atto stesso, dando prova che la proprietà dal bene immobile è in capo alla parte acquirente dell’atto;
- la voltura serve a modificare l’intestazione del bene immobile sulla sua visura catastale.
Non esiste voltura senza una precedente trascrizione.
Ormai gli errori sono poco frequenti, ma è facile trovare invece nelle visure catastali errori sull’intestazione dovuti ai vecchi metodi manuali in cui sia per chi compilava la voltura (il notaio, geometra o professionista di fiducia), sia per il tecnico catastale che la recepiva era possibile commettere errori di battitura e/o scrittura.
Per poter correggere questi errorini (che possono riguardare l’intera intestazione o anche solo la data di nascita, il codice fiscale o piccoli dati) i quali si possono trovare sulle visure catastali è necessario verificare i due seguenti casi:
- se in forza dell’atto notarile è già stata presentata una voltura che il Catasto ha mal recepito occorre presentare un’istanza di correzione che non provoca alcuna spesa;
- se non è mai stata presentata una voltura, o se quest’ultima è stata presentata errata, è necessario ripresentare una nuova voltura il cui costo minimo è pari ad € 71,00.
Geom. Davide Galfrè CUNEO
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