Calcio, Eccellenza: Luese-Cuneo, nuovamente respinto il ricorso dei biancorossi
Il Giudice Sportivo ha riconfermato il risultato di 3-1 in favore della formazione alessandrinaNiente vittoria a tavolino per il Cuneo nell’infinita vicenda che riguarda la partita persa dai biancorossi sul campo della Luese per 3-1 nella seconda giornata del campionato di Eccellenza. Nel comunicato di oggi del Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti, è arrivata la nuova decisione del Giudice Sportivo che ha riconfermato il risultato dopo che la società cuneese aveva presentato il ricorso, già respinto una prima volta. Tutto girava intorno alla presenza nella distinta della Luese di Abas Kevin Ebubechu, tesserato nella passata stagione con la formazione Under 19 Nazionale del Bra e squalificato per cinque giornate lo scorso febbraio. Squalifica che non avrebbe scontato del tutto secondo il Cuneo, avendo saltato le ultime quattro giornate del campionato scorso. Tutto regolare, invece, per il Giudice Sportivo, che ha motivato la decisione con una lunga e articolata spiegazione secondo cui il giocatore non avrebbe potuto scontare l’ulteriore giornata di squalifica nello stesso campionato, considerando che il Bra non si è qualificato alla fase finale, e neanche nella stagione sportiva in coso, visto che la Luese non ha iscritto al campionato regionale una formazione Under 19. Ebubechu avrebbe invece potuto prendere parte all’ultima gara del campionato di serie D dello scorso anno del Bra, in cui però non è stato convocato, restando di fatto fermo per cinque giornate e scontando la squalifica.
Questo il testo completo:
Il Giudice Sportivo Territoriale, - riesaminato - a seguito del rinvio degli atti disposto dalla Corte d'Appello Sportiva Territoriale con C.U. n. 36 del 17/10/2024 - il ricorso presentato dalla Società AC CUNEO 1905 OLMO SSD a RL avverso la regolarità della partita disputata in data 15/09/2024 contro la ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA, valida per il Campionato Regionale Eccellenza, Girone B, s.s. 2024/2025, a seguito di integrazione e regolarizzazione del contraddittorio tra le due Società;
- rilevato che il ricorso ha ad oggetto la posizione del giocatore Sig. Abas Kevin EBUBECHU, schierato in campo dalla ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA con la divisa n. 13 nella gara in oggetto, posizione ritenuta irregolare in quanto secondo la tesi della reclamante il suddetto calciatore si trovava ancora in costanza di squalifica come da C.U. n. 76 del 2/04/2024 del Dipartimento Interregionale - Juniores, avendo scontato solo 4 delle 5 giornate inflitte con il predetto comunicato, quando militava nella Società A.C. BRA;
- verificata la regolarità del procedimento incardinato dalla Società ricorrente, nonché la regolarità del contraddittorio tra le Parti, posto che la Società resistente ha trasmesso a mezzo PEC alla AC CUNEO1905 OLMO SSD a RL - come da disposizioni del Giudice Sportivo - le proprie osservazioni entro la data del 25/10/2024, ed a propria volta la Società ricorrente ha trasmesso a questo Giudice nonché alla consorella le proprie controdeduzioni, nonché atti e documenti relativi al ricorso originario ed al reclamo presentato nanti la Corte Sportiva d'Appello;
- la questione posta all'attenzione di questo Giudice Sportivo riguarda, sostanzialmente, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 2 - 6 - 7 e 137 C.G.S. relativi alla esecuzione delle sanzioni comminate a carico dei tesserati, ed in particolare il necessario bilanciamento tra principio di omogeneità e principio di effettività (i.e. afflittività) delle squalifiche: secondo la Società reclamante, che ha portato a conforto delle proprie doglianze copiosa giurisprudenza, il Sig. Ebubechu non avrebbe potuto partecipare alla gara in esame (né alla precedente partita disputata contro il Centallo) in quanto in applicazione della disposizione di cui all'art.21, comma 2, C.G.S. avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica residuata dalla stagione sportiva precedente nella prima gara ufficiale della nuova Società e della nuova categoria di appartenenza (considerato che la ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA non ha iscritto al Campionato Regionale una formazione Under 19, alla quale il giocatore avrebbe potuto prendere parte come "fuori quota"); secondo la tesi avversa della Società resistente, il giocatore non si trovava più in costanza di squalifica, non essendo stato convocato né per le quattro gare ancora disputate nel Campionato Under 19 nazionale dall'A.C. BRA nella stagione 2023/2024, indicate anche dalla reclamante, né all'ultima partita disputata dalla A.C. BRA nel Campionato di serie D contro l'ASTI, disputata in data 5/05/2024;
- pur ritenendo in parte corretto e condivisibile il ragionamento seguito dalla ricorrente, questo Giudice ritiene ugualmente non meritevole di accoglimento il ricorso, proprio in ragione del necessario bilanciamento tra principio di omogeneità e principio di effettività delle sanzioni, la cui applicazione deve sempre avvenire nell'ottica di realizzare e garantire i superiori ed imprescindibili valori di buonafede e lealtà sportiva. Come correttamente statuito dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n. 99-2023 richiamata dalla AC CUNEO 1905 OLMO SSD a RL, "Questa stessa Sezione, sempre in merito al regime sanzionatorio che ci occupa, ha puntualizzato che "il principio di "distinzione" costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di "effettività", "proporzionalità" e "ragionevolezza" delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l'illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l'illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell'esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui" (Collegio di Garanzia, Sez. I. decisione n. 25/2018)".
Orbene, nel caso di specie sono considerati fatti pacifici e non contestati che: I. il Sig. Abas Kevin EBUBECHU nella stagione sportiva 2023/2024 era tesserato per l'A.C. BRA e militava nella formazione Under 19 Nazionale, oltre ad avere titolo per prendere parte agli incontri della prima squadra nel Campionato di Serie D; II. che il giocatore veniva sanzionato con una squalifica di cinque giornate con C.U. n. 76 del 2/04/2024 del Dipartimento Interregionale - Juniores, e ne scontava 4 non prendendo parte alle partite ancora disputate dalla A.C. BRA nel Campionato Juniores Under 19 Nazionale (giornate 12^, 13^, 14^ e 15^ di ritorno); III. che vi era una impossibilità oggettiva per il giocatore, e per la Società di appartenenza, di scontare anche la quinta giornata di squalifica "nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento", come disposto ex art. 21, comma 2, C.G.S., per la semplice ma dirimente circostanza che la A.C. BRA non si qualificava alla successiva fase di play-off post campionato; IV. che la giornata residua di squalifica non si sarebbe potuta scontare nella medesima categoria neanche nella stagione sportiva in corso, in quanto la ASD CRISTO LUESE ALESSANDRIA non ha iscritto al Campionato Regionale una formazione Under 19; V. il Sig. Abas Kevin EBUBECHU avrebbe potuto prendere parte all'ultima gara di Campionato di Serie D con la A.C. BRA, ma non veniva convocato, così di fatto restando fermo per cinque gare ufficiali della Società di tesseramento, come da sanzione irrogata a suo carico;
- ad avviso di questo Giudice, considerata l'oggettiva impossibilità per il tesserato di scontare l'intera squalifica nella squadra di appartenenza in ragione della fine del Campionato, ed al contempo la possibilità di scontare l'ultima residua giornata nella stagione sportiva ancora in corso in diversa Categoria, la scelta compiuta dalla A.C. BRA ha garantito il rispetto sia del principio di omogeneità (considerato che di cinque turni di stop, quattro sono stati scontati nella Categoria Juniores Under 19 Nazionali) sia del principio di afflittività della sanzione comminata al giocatore, garantendo l'esecuzione della stessa non solo secondo i canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza richiamati dal Collegio di Garanzia del CONI, ma dimostrando anche correttezza e lealtà sportiva, non "premiando" un giocatore squalificato con la convocazione per una partita di rango superiore;
- tanto esposto e motivato DELIBERA - di respingere il ricorso della Società AC CUNEO 1905 OLMO SSD a RL, omologando il risultato raggiunto in campo: ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA - AC CUNEO 1905 OLMO SSD a RL 3 – 1 - di addebitare sul conto della Società reclamante l'importo della tassa di reclamo
Redazione
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