Borgo San Dalmazzo, le regole del Comune su dehors e occupazioni di suolo pubblico
Fino al 31 ottobre sarà possibile presentare domande per ampliamenti fino al 150% dello spazio in più rispetto alla superficie del localeLa riapertura delle attività di pubblici esercizi, fra cui bar, ristoranti e pub comporterà, per il mantenimento del previsto distanziamento sociale, l’esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalità di svolgimento della propria attività, anche in termini di utilizzo degli spazi di lavoro, di modalità di ricevimento dei clienti, ecc.
Tenuto conto che nel corso del periodo di chiusura delle attività a causa dell’emergenza epidemiologica sono pervenute, da parte degli operatori del settore, richieste volte a poter disporre di maggior suolo pubblico ad uso dehors, la giunta comunale di Borgo San Dalmazzo ha disciplinato le occupazioni di suolo pubblico ad uso dehors adottando linee di indirizzo per le estensioni temporanee nel corso dell’emergenza sanitaria.
La deliberazione del 26 maggio dispone che si possa inviare al Comune, esclusivamente in modo telematico domanda di occupazione di suolo pubblico sia per occupazioni già esistenti (fino ad un massimo del 100% in più), sia per nuove occupazioni, calcolando uno spazio utile fino al 150% in più rispetto alla superficie interna del locale richiedente.
L’occupazione potrà essere effettuata soltanto con arredi “leggeri” – sedie, tavolini e ombrelloni ed a carattere temporaneo sino al 31 ottobre 2020 provvedendo a rimuoverla in occasione di iniziative intraprese dall’amministrazione comunale in cui si reputi che tale tipo di occupazione possa essere d’intralcio o di pericolo per la sicurezza di persone e cose.
L’attuazione dei meccanismi incentivanti sopra indicati può avvenire senza particolari formalità sempre che:
- non siano pregiudicati i diritti altrui, nell’area interessata dall’occupazione del suolo pubblico anche in relazione agli spazi di manovra per l’accesso ai passi carrai ad uso privato
- non sia creato ostacolo alla viabilità e l’occupazione non sia in contrasto con il codice della strada o crei impedimento al transito delle persone diversamente abili o occulti la vista di eventuali impianti semaforici e di segnaletica verticale
- siano rispettate le normative in materia di sicurezza incendi, di carattere igienico sanitario e non sarà effettuata alcuna diffusione musicale nell’area di occupazione
- sia sempre a carico dell’esercente provvedere ad uno scrupoloso controllo onde garantire che gli avventori non creino assembramento, rispettino la disposizione dei posti a sedere, non producano schiamazzi
- le sedie e gli arredi siano riposti in modo da non poter essere utilizzati contro la volontà del titolare, sia durante il periodo di attività che durante la chiusura
- sia garantito il transito ai pedoni in condizioni di sicurezza con uno spazio per il libero transito di almeno 1,2 metri, anche sotto i portici
- le aree occupate non interferiscano con lo svolgimento dei mercati
- in caso di occupazione sulla sede stradale si proceda all’installazione di apposite delimitazioni a protezione del pubblico mediante attrezzature di stabilità certificata quali parapetti, fioriere, pedane, che in alcun modo dovranno danneggiare la pavimentazione stradale
- siano rispettate tutte le prescrizioni della normativa vigente e decreti COVID-19
- si proceda all’immediata rimozione dell’occupazione in caso di successiva comunicazione da parte del Comune di riscontro del mancato rispetto delle succitate prescrizioni, ovvero, su richiesta della Polizia Municipale, per cause di forza maggiore
- in caso di occupazioni di spazi al di fuori della proiezione della facciata del locale, dovrà essere presentato consenso scritto da parte dell’attività limitrofa in fronte al cui ingresso e/o vetrine i manufatti saranno installati
- si sia in regola con il pagamento dei canoni e tributi di occupazione suolo dovuti in relazione all’attività di commercio/di somministrazione di alimenti e bevande
I procedimenti correlati non richiedono particolari formalità istruttoria e la domanda semplificata munita di autocertificazione deve essere inoltrata telematicamente dall’esercente al SUAP comunale il quale la inoltrerà per conoscenza al Servizio di Polizia Municipale per potrà fornire eventuali ed ulteriori prescrizioni relative alla disciplina della viabilità cui l’esercente dovrà adeguarsi.
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle autodichiarazioni e la conformità dello stato dei luoghi ai termini della domanda con allegata planimetria.
Gli organi di vigilanza e controllo possono prescrivere immediati adeguamenti e riduzioni delle aree occupate in ampliamento qualora, anche sulla base delle verifiche rese a campione, si verifichino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza e, in caso di inottemperanza, revocare previo preavviso l’autorizzazione rilasciata.
L’esercizio delle attività deve avvenire secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilita dalle Autorità competenti e previa acquisizione delle corrispondenti autorizzazioni sanitarie, se dovute.
Viene assicurata agli esercenti che abbiano già presentato domanda di occupazione di suolo pubblico, allo stato non ancora esaminata, di ripresentare la medesima adeguandone i contenuti alla disciplina intervenuta, così fruendo della procedura semplificata.
Non è dovuto il canone occupazione spazi e aree pubbliche per il periodo intercorrente tra il 1 maggio e il 31 ottobre 2020.
c.s.
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